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CIG ordinaria e straordinaria, le integrazioni salariali INPS a sostegno di lavoratori e imprese

20 Luglio 2022

Quando si tratta di ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento legislativo, la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è una delle forme più note. In sintesi, rappresenta una prestazione economica erogata dall’INPS che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori in presenza di difficoltà temporanee dovute alla riduzione o alla sospensione dell’attività lavorativa, per esempio a causa della crisi di un’azienda o a particolari condizioni del contesto socio-economico. Basti pensare al periodo della pandemia da Covid-19, quando diverse aziende si sono trovate a dover ridurre o sospendere la produzione con ripercussioni in termini di riproporzionamento dell’organico e della relativa retribuzione.

La CIG viene riconosciuta ai lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, con un’anzianità minima di lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda. Prima della riforma introdotta con la legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) i termini minimi erano di 90 giorni. Dal 1° gennaio 2022 i trattamenti CIG spettano anche a coloro che svolgono attività professionale a domicilio e agli apprendisti. Non spetta invece a dirigenti, stagisti e tirocinanti.

Ma quanto spetta al lavoratore in regime di Cassa Integrazione? La misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione persa dal lavoratore durante il periodo non lavorato a causa della sospensione o riduzione dell’orario lavorativo, con un importo massimo lordo di 1.222,51 euro. Per le prestazioni erogate dal 1 gennaio 2022 l’indennità non prevede più la distinzione tra diverse soglie del reddito di lavoro e quindi prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento.

Sono previste diverse tipologie di CIG, tra cui:

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

Contributo addizionale e riduzioni CIG per le aziende

Dal punto di vista delle aziende, fare ricorso o meno alle forme di Cassa Integrazione implica contributi addizionali da versare o, al contrario, contribuzioni ridotte. In particolare, sia in caso di CIGO che di CIGS, è previsto un contributo addizionale obbligatorio a carico delle aziende la cui misura è calcolata in base all’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. Ciò significa che più un’azienda fa ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, maggiore sarà il contributo addizionale da versare, secondo questo schema:

• 9% della paga complessiva spettante al lavoratore per le ore non lavorate, fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un periodo di un quinquennio mobile

• 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile

• 15% oltre le 104 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile

La Legge di Bilancio 2022 introduce anche un regime di contribuzione ridotta ovvero premiante, a partire dal 1° gennaio 2025 per le aziende che non abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dall’ultima richiesta, nelle seguenti percentuali:

• 6% fino a 52 settimane di non ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile

• 9% da 52 a 104 settimane di non ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile

• 15% oltre le 104 settimane di non ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

L’importanza di un ammortizzatore sociale come la CIGO va considerata da un duplice punto di vista. Per il lavoratore che ottiene un sostegno al reddito e mantiene il posto di lavoro. Per l’azienda in temporanea difficoltà che viene sollevata dai costi per il personale non impiegato e che può essere reintegrato una volta superato il periodo di crisi. La CIGO è rivolta a operai, impiegati e quadri di imprese dei settori dell’industria e dell’edilizia che siano sospesi dal lavoro o siano impiegati a orario ridotto ed è concessa in caso di:

situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti

situazioni temporanee di mercato

La CIGO viene corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane continuative, con possibilità di essere prorogata fino a un massimo di 52 settimane. Qualora l’azienda abbia fruito del periodo massimo di CIGO prima di poter presentare una nuova domanda dovrà essere trascorso un periodo minimo di 52 settimane di attività lavorativa regolare. L’integrazione salariale ordinaria riguardante più periodo non consecutivi non può superare le 52 settimane in un biennio mobile.

Per essere ammessa al regime CIGO, l’azienda deve presentare all’INPS la domanda di concessione entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Una volta accolta la domanda, l’azienda è tenuta ad anticipare l’integrazione salariale al lavoratore direttamente in busta paga e alle normali scadenze dello stipendio. Successivamente verrà rimborsata dall’INPS. In taluni casi in cui l’azienda dimostri effettive difficoltà finanziarie e dietro specifica richiesta del datore di lavoro, l’Istituto può prevedere al pagamento diretto della prestazione.

La domanda deve contenere:

• causa della sospensione/riduzione dell’orario di lavoro

• durata stimata

• numero di ore totali richieste

• nominativi dei lavoratori interessati

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

Questa tipologia di integrazione salariale è finalizzata a sostituire o integrare lo stipendio dei lavoratori di un’azienda che a causa di situazioni strutturali interne si trovi a far fronte a un’eccedenza del personale rispetto alla produttività aziendale. A differenza della Cassa Integrazione Ordinaria, quella straordinaria non è collegata a eventi esterni e imprevedibili, ma a situazioni legate all’attività dell’azienda stessa, come nel caso di conversioni della produzione, revisione della struttura organizzativa o tecnologica.

In particolare la CIGS può essere richiesta da aziende con almeno 15 dipendenti (compresi dirigenti e apprendisti, ad eccezione di imprese del comparto aereo e partiti politici) e soltanto in caso di:

riorganizzazione aziendale con durata massima di 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile

crisi aziendale con durata massima di 12 mesi anche continuativi

contratto di solidarietà con durata massima di 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile

La Legge di Bilancio 2022 introduce una proroga fino a un massimo di 12 mesi che è possibile richiedere in caso di una riorganizzazione aziendale o di una crisi nell’ipotesi in cui le parti stipulino un accordo finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.

Anche per la CIGS, l’azienda deve presentare domanda di concessione all’INPS che deve contenere quanto previsto per la CIGO, ma in questo caso entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo aziendale relativo al ricorso all’intervento. Inoltre, la domanda per ottenere la CIGS va presentata in via telematica e contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. L’eventuale concessione avviene tramite apposito decreto ministeriale solitamente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Solo a questo punto l’azienda può presentare all’INPS, sempre in via telematica, la richiesta per le prestazioni di integrazione salariale già concesse o, qualora previsto nel decreto, per il pagamento diretto da parte dell’Istituto.

Integrazioni salariali, quando non spettano

Cosa accade se durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario il lavoratore svolge altra attività lavorativa? La Legge di Bilancio 2022 in questo caso stabilisce l’incompatibilità delle integrazioni salariali. In particolare, viene previsto che il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che, durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non abbia titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Servizi digitali CIG

In ottica di transizione digitale l’INPS sta mettendo a disposizione delle diverse categorie di utenti una serie di servizi digitali personalizzati per migliorare il flusso di comunicazione e rendere più semplici e accessibili le prestazioni. In tema di Cassa Integrazione è disponibile online il servizio di chat live info CIG che permette ai lavoratori destinatari di una prestazione di integrazione salariale a pagamento diretto di poter attivare una conversazione con un consulente per ricevere informazioni sullo stato di lavorazione delle domande. Per usufruire del servizio, è sufficiente accedere alla propria area riservata MyINPS tramite credenziali SPID, CIE o CNS, quindi entrare nella sezione “Comunica con l’INPS”, a sinistra nel menu, cliccare su Info CIG e poi sul pulsante “Parla con un operatore”.

Da ricordare inoltre che tra i più importanti progetti digitali di prossima realizzazione, INPS sta mettendo a punto la Piattaforma Unica CIG, un unico hub operativo che integra tutti i servizi e le informazioni sulle prestazioni integrative salariali a disposizione di lavoratori e aziende.

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