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Da Inps una guida alla Dis-Coll, indennità di disoccupazione mensile per i parasubordinati

6 Dicembre 2022

Roma, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Tra le misure a sostegno del reddito per le persone che hanno perduto la propria occupazione non c’è solo la più nota Naspi, la Nuova assicurazione sociale per l’impiego, dedicata ai lavoratori dipendenti, ma anche la Dis-Coll. Si tratta di un’indennità di disoccupazione corrisposta mensilmente dall’Inps ai lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato che abbiano perduto l’occupazione per cause indipendenti dalla propria volontà. Come funziona la misura e chi ne ha diritto: l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, Dis-Coll, è stata introdotta con Decreto Legge n.22 del 4 marzo 2015 per sostenere economicamente alcune categorie di lavoratori non dipendenti. In particolare viene riconosciuta a: collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto; assegnisti; dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Al fine dell’accesso alla prestazione i soggetti devono trovarsi in stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda, avere almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso, non essere titolari di pensione e partita iva ed essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps. La Dis-Coll invece non viene riconosciuta ad amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni o altri enti, con o senza personalità giuridica. L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° gennaio 2022, viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente dal 1° gennaio dell’anno precedente fino alla data di cessazione del lavoro e comunque non può superare la durata massima di 12 mesi. Per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021 la durata massima è di 6 mesi.

Per i periodi di fruizione della Dis-Coll percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2022, l’Inps riconosce la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Dis-Coll per l’anno in corso. Il periodo di contribuzione figurativa che si determina è computabile ai fini dell’anzianità contributiva per il perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Importo e decadenza dell’indennità: per il calcolo della Dis-Coll viene preso in considerazione il totale del reddito imponibile ai fini previdenziali versato in Gestione Separata, relativo all’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro e all’anno civile precedente. Tale reddito viene diviso per il numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento. In concreto l’indennità è pari al 75% del reddito mensile medio nel caso sia pari o inferiore a un determinato importo annualmente rivalutato in base alla variazione dei prezzi, che per il 2022 è pari a 1.250,87 euro. Qualora il reddito mensile medio sia superiore a 1.250,87 euro si aggiunge al 75% dell’imponibile previdenziale medio il 25% della differenza tra l’imponibile medio mensile e l’importo del reddito mensile medio sopra indicato

In ogni caso la Dis-Coll ha una misura mensile massima che per il 2022 è pari a 1.360,77 euro. Inoltre, l’indennità mensile si riduce progressivamente secondo il seguente meccanismo di décalage: del 3% ogni mese a partire dalla sesta mensilità di fruizione in caso di cessazione involontaria di rapporto di lavoro intervenuta a partire dal 1° gennaio 2022; del 3% ogni mese a partire dalla quarta mensilità di fruizione in caso di cessazione involontaria di rapporto di lavoro intervenuta fino alla data del 31 dicembre 2021.

L’Inps eroga la prestazione soltanto in caso di permanenza di stato di disoccupazione nonché di regolare partecipazione del soggetto percettore ad iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Inoltre, il beneficiario decade dall’indennità in caso di: inizio di un’attività di lavoro autonoma, avvio di un’impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza provvedere alla necessaria comunicazione all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività stessa e del relativo reddito annuo presunto; rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; titolarità di trattamenti pensionistici diretti; acquisizione del diritto all’assegno ordinario di inabilità, salvo il caso in cui il percettore scelga di mantenere l’indennità Dis-Coll.

Come presentare domanda: la domanda per ottenere la Dis-Coll deve essere presentata dai potenziali beneficiari all’Inps entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca, dottorato di ricerca con borsa di studio, esclusivamente per via telematica attraverso uno dei canali messi a disposizione dall’Istituto.

Accedendo al servizio dedicato alla Dis-Coll sul portale inps.it mediante autenticazione Spid di secondo livello o superiore, Carta identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), è possibile compilare la domanda, inviarla, oltre a consultare e inviare comunicazioni relative all’indennità di disoccupazione. In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite servizio contact center al numero 803 164 o tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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