Fisco: Consulenti lavoro, circolare su compensazione crediti e visto conformità
Roma, 22 mar. (Labitalia) – In cosa consiste la compensazione dei crediti fiscali e a quali limiti soggiace? In quali casi è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità? Con la circolare n. 7 del 22 marzo 2022, Fondazione studi consulenti del lavoro analizza gli istituti, previsti, rispettivamente, dagli articoli 17 e 35 del d.lgs. n. 241/1997, sia in materia di Iva che di imposte dirette. Nella prima parte del documento, viene esaminata la compensazione, distinguibile in ‘orizzontale’ o ‘esterna’ e ‘verticale’ o ‘interna’, con un cenno particolare al limite massimo annuale (2 milioni di euro) previsto per la compensazione orizzontale dei crediti e dei debiti tributari e contributivi.
Si passa, poi, all’esame dei casi in cui sono esclusi i limiti di compensazione, vale a dire i crediti d’imposta che possono essere utilizzati nel limite annuale dei 250mila euro, le compensazioni dei rimborsi da assistenza fiscale che non concorrono alla determinazione del limite massimo di compensazione e i bonus “80 euro” e “100 euro”.
Nell’ultima parte della circolare, l’analisi del visto di conformità, noto anche come “visto leggero” e strumento di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, sottolineando i casi di apposizione obbligatoria, le deroghe e le esenzioni, per poi approfondire il tema dei controlli preventivi alla compensazione dei crediti e al visto di conformità. In chiusura, un esempio pratico per l’apposizione del visto con riferimento al modello 770.
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