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Tributaristi, albo intermediari ed equità su infortuni al centro XXIII convegno Int

20 Novembre 2024

Roma, 20 nov. (Labitalia) – “Quest’anno al convegno nazionale abbiamo unito una conferenza stampa su due tematiche. La prima si riferisce alla necessità di un elenco pubblico consultabile dal contribuente sugli intermediari fiscali abilitati. Gli intermediari svolgono una funzione importantissima nei rapporti tra fisco e contribuenti e sono sottoposti al controllo dell’Agenzia delle Entrate che ha potere sanzionatorio in caso di comportamenti scorretti sino a poter sospendere e/o cancellare l’abilitato dall’elenco gestito dall’Agenzia stessa”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Riccardo Alemanno, presidente nazionale del dell’Int, Istituto nazionale tributaristi, in occasione del XIII convegno nazionale della categoria, che si svolge oggi all’Hotel Nazionale di piazza Montecitorio a Roma.

“Il problema – avverte – consiste nel fatto che il predetto elenco non è pubblico, cioè il contribuente non ha modo di sapere se l’intermediario fiscale a cui si è rivolto è regolarmente iscritto oppure se abbia subito provvedimenti di sospensione e/o di cancellazione; sarebbe pertanto opportuno che l’elenco avesse una forma pubblica, in modo da poter verificare lo status dell’intermediario fiscale, questo a tutela del contribuente. La problematica non comporterebbe aggravi all’Agenzia delle Entrate in quanto già di fatto esiste un archivio dei soggetti abilitati e delle sanzioni irrogabili in caso di comportamenti scorretti. Se ne è discusso in un incontro con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che non ha sollevato dubbi se non quello della volontà del ministero dell’Economia e delle Finanze di autorizzare tale elenco pubblico. Si è pertanto sottoposta la problematica al sottosegretario di Stato al Mef”.

“Il secondo punto – ricorda – riguarda l’equità per i professionisti in stato di malattia o infortunio. Attualmente, la giusta tutela da malattia o infortunio o maternità a rischio è applicabile solo per le iscritte e gli iscritti ad albi professionali, escludendo tutte le professioniste e i professionisti di cui alla legge numero 4 del 14/1/2013 (Professioni non ricomprese in ordini o collegi) o quelli iscritti in elenchi o registri e indirettamente anche i loro assistiti”.

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