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Antisemitismo: Ddl Giorgis, ‘no a definizione autonoma, non fomentare pregiudizi antisemiti’

22 Gennaio 2026

Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Prevenire e contrastare gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni d’odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa”. Sono le finalità, illustrare nel primo articolo, del Ddl ‘per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa’ a prima firma del senatore del Pd Andrea Giorgis depositato oggi al Senato per il gruppo dem.

Il provvedimento, che fa riferimento ad alcune raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, definisce al secondo articolo come “atti ed espressioni d’odio e di discriminazione” le “espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro le persone in quanto appartenenti a una determinata confessione religiosa, etnia, nazionalità o a un determinato popolo, nonché gli atti e le espressioni d’odio e di discriminazione fondati sull’attribuzione di caratteristiche riferite alla costruzione sociale, culturale e politica designata dal termine razza”.

A questi si aggiungono, come specifica il secondo comma sempre dell’articolo 2, “gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro una determinata religione, etnia, nazionalità o un determinato popolo in ragione delle loro caratteristiche identitarie, nonché gli atti e le espressioni d’odio e di discriminazione fondati su stereotipi o pregiudizi relativi a una determinata religione, etnia, nazionalità o a un determinato popolo”.

(Adnkronos) – Come spiega lo stesso Giorgis nella relazione sulla legge, “la scelta di non richiamare espressamente, nelle definizioni normative, singole categorie di odio — e, in particolare, di non introdurre una definizione autonoma di antisemitismo — non discende da una sottovalutazione della specificità dei singoli fenomeni e in particolare dell’antisemitismo, che peraltro è esplicitamente rivendicata a partire dall’articolo 1 del disegno di legge”.

Piuttosto, prosegue il primo firmatario della legge, la scelta nasce “da una valutazione di opportunità politica e giuridico/sistematica”, perché l’antisemitismo “risulta pienamente riconoscibile e giuridicamente rilevante all’interno di una definizione generale degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione”.

Inoltre, il Ddl “valorizza le definizioni di antisemitismo elaborate in ambito internazionale, assumendole come base concettuale senza cristallizzarne una in forma esclusiva sul piano normativo e cercando, al tempo stesso, di scongiurare il rischio di introdurre irragionevoli limitazioni alla libertà di critica nei confronti delle politiche e delle azioni dello Stato di Israele che peraltro – come è stato osservato da diversi autorevoli intellettuali ed esponenti dell’ebraismo italiano – potrebbero finire con il fomentare i pregiudizi antisemiti, anziché contrastarli”.

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