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Caso Amara: giudici, ‘Davigo non autorizzato a ricevere atti coperti da segreto’

3 Giugno 2024

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – L’ex componente del Csm Piercamillo Davigo “non era in alcun modo autorizzato a ricevere atti e notizie coperti dal segreto investigativo” perché l’invio degli atti deve avvenire “mediante plico riservato con destinatario il Comitato di presidenza del Csm. La migrazione di atti coperti da segreto deve, dunque, avvenire attraverso il canale comunicativo tracciato dalle normative in materia e giammai può avvenire attraverso quelle comunicazioni riservate e confidenziali, di cui tutti i testi hanno parlato”. E’ quanto si legge nelle motivazioni dei giudici d’appello di Brescia che lo scorso 7 marzo hanno confermato la sentenza a un anno e tre mesi (pena sospesa) per rivelazione del segreto d’ufficio nell’inchiesta sulla presunta loggia Ungheria.

“La violazione delle circolari è stata tutt’altro che formale, ma è stata sostanziale, in quanto con l’agire sotto traccia è stato impedito alla procura della Repubblica di Milano di poter opporre il segreto investigativo, per come avrebbe fatto sicuramente, secondo quanto manifestato dal teste Pedio e avvenuto, poi concretamente, da parte del procuratore di Perugia, una volta che l’indagine era stata spostata per competenza nel capoluogo umbro” si legge nel provvedimento di oltre cento pagine.

“Né, infine, convince la tesi secondo la quale i soggetti terzi, cui sarebbe stata destinata da parte di Davigo la notizia ‘riservata’, l’avrebbero dovuta conoscere per i propri fini istituzionali. A prescindere dalle considerazioni spese a proposito dell’opponibilità del segreto investigativo al Csm, l’inconsistenza della tesi difensiva si evidenzia, in maniera eclatante, con riferimento alla comunicazione dell’indagine alle collaboratrici di ufficio dell’imputato; non si vede, francamente, la ragione per la quale costoro dovessero essere messe al corrente del contenuto accusatorio riportato nei verbali dell’avvocato Amara, tanto più che si trattava di atti che mai erano stati formalmente acquisiti dal Csm e che, pertanto, non erano atti dell’ufficio”.

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