Caso Garlasco: legale famiglia Poggi, ‘condanna Stasi non per taglia scarpe’
Milano, 3 apr. (Adnkronos) – Non è certo la misura delle scarpe indossate da Alberto Stasi la prova che lo ha portato alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Lo sottolinea l’avvocato Gina Luigi Tizzoni, legale della famiglia della vittima, nella memoria indirizzata alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli in vista dell’incidente probatorio che riguarderà anche un frammento del tappetino del bagno dove – la mattina del 13 agosto 2007 – l’assassino si lava e lascia le impronte insanguinate dei suoi piedi. “Il tema della ‘taglia’ delle scarpe non ha dunque assunto alcun rilievo decisivo nel giudizio a carico di Stasi se non in ragione dell’anomalo svolgimento degli accertamenti volti all’acquisizione delle biciclette e delle scarpe” precisa il legale.
La Procura di Pavia ha chiesto degli approfondimenti su Andrea Sempio, amico del fratello della ventiseienne, già archiviato otto anni fa dalla stessa Procura. “Molti sono gli elementi probatori che hanno condotto all’accertamento della responsabilità di Alberto Stasi oltre ogni ragionevole dubbio, a cominciare dalla mancata menzione della bicicletta nera da donna di cui riferirono entrambi i suoi genitori, dalla presenza di un rilevante quantitativo di Dna della vittima altamente cellulato sui pedali rinvenuti sulla bici bordeaux (ma originariamente presenti sull’altra bicicletta) e dalla conseguente scoperta dell’operazione di montaggio e smontaggio effettuata nel tentativo di occultare l’ingente imbrattamento dei pedali” si legge nella breve memoria.
“Nonché dalla palese falsità del racconto da egli svolto in merito alla scoperta del corpo della fidanzata che avrebbe fatto seguito all’asserito ingresso nella villetta, racconto risultato chiaramente ispirato alle circostanze di fatto che erano già note al condannato in conseguenza dell’azione omicidiaria e risultato falso oltre ogni ragionevole dubbio all’esito delle perizie che hanno accertato l’impossibilità da parte del condannato di attraversare la scena del delitto senza lasciare tracce sulle suole e sui tappetini della propria auto” conclude Tizzoni.
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