Consulta: testimonianza prossimo congiunto, obbligo è ragionevole se offeso da reato
Roma, 16 dic. (Adnkronos) – La Corte costituzionale, con la sentenza numero 200, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al primo comma dell’articolo 199 del codice di procedura penale, disposizione che, mentre riconosce ai prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di astenersi dal testimoniare, introduce un’eccezione per il familiare che sia persona offesa dal reato.
Decidendo sulle censure del Tribunale di Firenze, riferite agli articoli 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Cedu Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte ha affermato che tale eccezione alla facoltà di astensione non è irragionevole, né sproporzionata, e neppure lede la vita e l’unità della famiglia, in quanto essa, da un lato, corrisponde al fatto che proprio la condotta offensiva dell’imputato normalmente incide sul legame affettivo sotteso alla facoltà di astenersi e, dall’altro, protegge la vittima del reato dalle pressioni che spesso provengono dallo stesso ambito familiare affinché si astenga dal deporre.
È stata altresì disattesa – per il carattere fortemente “manipolativo” della sollecitata pronuncia – la richiesta subordinata del rimettente, diretta a ottenere l’eliminazione dell’obbligo di deporre del congiunto, persona offesa, nell’ipotesi in cui la sua deposizione non sia assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti. Infine, la Corte ha sottolineato che quella del prossimo congiunto, offeso dal reato, non si differenzia da un’ordinaria testimonianza, sicché nei suoi confronti può essere applicata, ove ne ricorrano gli estremi, la causa di non punibilità di cui all’articolo 384, primo comma, del codice penale.
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