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Dl sicurezza: Cdm, i punti del decreto (2)

4 Aprile 2025

(Adnkronos) – Il decreto Sicurezza prevede misure su: Prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale e ai reati contro l’incolumità pubblica. Si punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo. Per chi diffonde o pubblicizza tale materiale con qualsiasi mezzo, anche telematico, si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni. Per la prevenzione dei reati di terrorismo e di particolare gravità (quali associazione a delinquere, associazione di stampo mafioso o per favorire l’immigrazione clandestina), gli esercenti attività di noleggio senza conducente dovranno comunicare al Ced Interforze, oltre ai dati identificativi di chi noleggia il veicolo, anche quelli del veicolo stesso. La sanzione in caso di omessa comunicazione sarà l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

E poi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata. Si estendono le verifiche antimafia anche alle imprese che aderiscono al “contratto di rete”. Si esclude che il prefetto possa procedere d’ufficio a limitare alcuni effetti dell’informazione interdittiva antimafia per garantire adeguati mezzi di sussistenza ai familiari del destinatario della stessa. È quindi previsto che ciò avvenga esclusivamente su documentata istanza del titolare dell’impresa individuale. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che riconosce i benefìci previsti per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata anche al coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di una persona destinataria di una misura di prevenzione di cui al codice antimafia o di soggetti sottoposti a un procedimento penale per reati di tipo mafioso, si stabilisce che tali benefici siano riservati esclusivamente a chi ha interrotto definitivamente i rapporti personali e patrimoniali, con tale soggetti, prima dell’evento che dà luogo al beneficio.

Si amplia per i collaboratori di giustizia e i loro familiari la possibilità di utilizzo di documenti e di identità fiscali di copertura e di costituire società “fittizie” per svolgere attività che richiedono un rafforzato livello di riservatezza. (segue)

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