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Giustizia: Costa, ‘rivedere norme disciplinari magistrati contro scappatoie’

25 Novembre 2024

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Se il decreto di oggi, giustamente, affronterà il tema della responsabilità disciplinare dei magistrati, consentirà di accendere i riflettori su un tema-simbolo della giustizia domestica, in cui le sanzioni sono rarissime. Perché il legislatore è costretto ad intervenire? Perché le norme disciplinari, già molto blande, sono dribblate sistematicamente con interpretazioni protettive. Vale per i casi di omessa astensione come per tante altre situazioni. Sarà questa l’occasione di affrontare il tema della legge disciplinare dei togati che offre una infinità di scappatoie”. Lo afferma Enrico Costa, deputato di Forza Italia.

“Solo per citare alcuni numeri: nel 2023 -ricorda- sono giunte al Pg della Cassazione 1854 segnalazioni disciplinari. Il Pg ne ha archiviate il 95%, di cui il 72% addirittura con atto di segreteria. Solo nel 4,3% dei casi ha avviato l’azione disciplinare. Pertanto al Csm nel 2023 sono giunte 90 azioni disciplinari (66 dal Pg e 24 dal ministro della Giustizia). Il Csm nel 2023 ha emesso 68 decisioni disciplinari: 27 non luogo a procedere, 6 non doversi procedere, 20 assoluzioni e 15 (quindici) condanne. Di queste 15 condanne 8 sono censure, 4 perdite di anzianità, una sospensione dalle funzioni, 2 rimozioni. Questi dati non meritano ulteriori commenti. Da quasi 2000 segnalazioni l’anno a 15 condanne”.

“Le scappatoie previste dalla legge -denuncia Costa- sono tantissime. Innanzitutto pensiamo all’ipotesi di ‘scarsa rilevanza del fatto’ che è una clausola ‘di salvezza’ che garantisce vie di fuga a situazioni indifendibili. Viene posto in essere un comportamento per cui ‘oggettivamente’ la legge stabilisce una sanzione? Non basta per avviare l’azione disciplinare, perché la stessa legge precisa che se il fatto è di ‘scarsa rilevanza’ scatta il proscioglimento. La gamma di applicazioni perdoniste della ‘scarsa rilevanza’ è notevole: va dal caso del magistrato che insulta le parti in udienza, ma poi si scusa, alla inerzia di un Pm per 7 anni su un fascicolo, ad un altro che ritarda un procedimento per 5 anni, entrambi giustificati dal fortissimo carico giudiziario; offese su social network riprese dalla stampa; aver travisato i fatti di causa, quando l’appello ha posto rimedio; aver effettuato nomine non consentite ecc.. Una buona penna può motivare ovunque sulla ‘scarsa rilevanza’”.

“Ma la legge offre anche altre generose scappatoie. Il ritardo nel compimento di atti rileva solo se reiterato, grave e ingiustificato (la legge chiarisce che ‘si presume non grave il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto’). È stato ritenuta causa di giustificazione dell’inerzia di un magistrato la contestuale conflittuale separazione personale dal coniuge. Non basta tenere un comportamento scorretto nei confronti delle parti, dei testimoni, di altri magistrati: devono essere gravi o abituali; la violazione di legge solo se grave e determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento del fatto è punito solo se determinato da negligenza inescusabile; l’adozione di provvedimenti in casi non consentiti dalla legge è rilevante solo se frutto di negligenza grave e solo se abbia leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; il sottrarsi all’attività di servizio ha rilievo solo se abituale e ingiustificato; la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione solo quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui; l’aver emesso provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra dispositivo e motivazione, ma solo se siano stati adottati intenzionalmente (sentenze suicide)”.

“E, infine, occhio alla forma! Un sinistro avvertimento sul sito della Cassazione sottolinea che ‘le segnalazioni di fatti aventi eventuale rilevanza disciplinare provenienti da privati a mezzo posta elettronica non certificata, così come le istanze ad esse relative, non determinano nessun obbligo di provvedere e, conseguentemente, alle stesse non sarà dato riscontro. In sintesi, il fatto può anche avere ‘eventuale rilevanza disciplinare’, ma se la denuncia non è fatta tramite Pec -conclude Costa- può tranquillamente finire nel cestino”.

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