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Lazio: Bonelli, ‘Regione amplia maglie per abusi edilizi’

6 Agosto 2024

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “La Regione Lazio, con una norma approvata dalla maggioranza, amplia le maglie per gli abusi edilizi. Si tratta della legge regionale 26 luglio 2024, n.12, recante “Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n.12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche” che sopprime la frase “anche prima della apposizione del vincolo” in relazione alla impossibilità di regolarizzare gli abusi edilizi in aree vincolate”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“La legge del 2004 prevedeva, in quella specifica frase, l’impossibilità di condonare gli abusi edilizi in aree vincolate commessi anche prima della dell’apposizione del vincolo. Una norma voluta e presentata dal sottoscritto, in qualità allora di consigliere regionale, per evitare il mantenersi di illeciti edilizi, commessi in ogni tempo, in aree vincolate. Ho chiesto al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri di verificare se ricorrano i presupposti per proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale.”

“Infatti – afferma l’ecologista – la norma approvata lo scorso luglio contrasta con ben due principi costituzionali: La modifica dopo circa venti anni dell’articolo 3 della legge regionale del 2004, che sopprime un requisito essenziale per l’ammissibilità della sanatoria edilizia, determina di fatto una disparità di trattamento fra i cittadini del Lazio che da una parte non hanno presentato nei termini la domanda di condono in virtù delle disposizione della norma primaria in vigore e dall’altra nei vent’anni di vigenza della stessa hanno ricevuto il diniego alla sanatoria dalle competenti Amministrazioni comunali, per effetto delle cause ostative alla sanatoria edilizia. Quindi è in violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Costituzione e del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma. Inoltre – prosegue – l’eventuale rilascio di eventuali condoni edilizi alla luce del nuovo quadro normativo minerebbero interessi di rango costituzionale, quali quelli protetti dall’art.9, secondo comma, e dall’art.32 Cost., che la Corte Costituzionale ha qualificato come “valori costituzionali primari” (sentenza n.126 del 2016). Il parere del Dipartimento è essenziale, per questo auspico una pronta risposta per evitare che la norma approvata violi questi due principi costituzionali”, conclude.

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