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Manovra: sub-emendamento Conte su ‘norma anti-Renzi’, ‘no contributi durante mandato da Stati esteri’

16 Dicembre 2024

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Il Movimento 5 stelle ha presentato anche un altro sub-emendamento alla legge di bilancio. Giuseppe Conte, riprendendo la proposta di legge a sua prima firma sul conflitto d’interessi, chiede che alla cosidetta ‘norma anti-Renzi’ vengano apportate delle modifiche.

In particolare, si legge nel testo, si deve “sostituire le parole da: ‘non possono svolgere incarichi retribuiti’ fino alla fine del comma, con le seguenti: ‘non possono accettare, durante il proprio mandato e nell’anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone fisiche o giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettati a obblighi fiscali in Italia, anche mediante interposizione di persona o di società o enti”; “al comma 4, sopprimere le parole seguenti: ‘salva preventiva applicazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi regolamenti'”; e infine “sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9”.

Nel testo si spiega poi che “con l’articolo 15 si intende introdurre un procedimento sanzionatorio fondato sulla considerazione del fatto che il bene giuridico tutelato – l’indipendenza dei rappresentanti delle istituzioni da influenze straniere, incompatibili con il principio enunziato dall’articolo 54, secondo comma, della Costituzione, con la funzione attribuita dall’articolo 67 della stessa Costituzione e con il giuramento prescritto dall’articolo 93 della medesima – risulta concretamente messo in pericolo non nel momento dell”esercizio delle (…) funzioni o dei (…) poteri’ (come prevede l’articolo 318 del codice penale, applicato in un caso dal tribunale di Milano), ma nel momento stesso dell’accettazione di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno per un valore superiore a 5.000 euro annui”. “La condotta contraria ai doveri del titolare della carica è sanzionabile per le erogazioni accettate sia durante lo svolgimento dell’incarico sia nell’anno successivo alla cessazione dello stesso, per evitare il fenomeno cosiddetto delle ‘porte girevoli'”, concludono.

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