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Milano: pg Cassazione su Catella, ‘non c’è prova della corruzione’

4 Novembre 2025

Milano, 4 nov. (Adnkronos) – Rigettare il ricorso della Procura di Milano perché non è fondato. E’ la richiesta che la sostituta procuratrice generale Cristina Marzagalli ha rivolto alla Corte di Cassazione. Cuore del contendere la decisione del Riesame di Milano che lo scorso 20 agosto ha annullato l’ordinanza cautelare del giudice nei confronti di Manfredi Catella, ceo di Coima, arrestato (domiciliari) nell’inchiesta sull’urbanistica. Se la Procura di Milano sostiene la “mancanza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione” di diverso avviso è la pg della Cassazione che condivide l’impianto del Tribunale del Riesame “ritenendo che vada dimostrato che il compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell’utilità al pubblico ufficiale, ed escludendo la sufficienza della mera circostanza dell’intervenuta dazione di utilità”.

Gli atti dell’accusa “non dimostrano la formazione, né l’operatività di un accordo corruttivo tra Scandurra Alessandro ex componente della Commissione paesaggio, ndr) e Catella quale ceo della società Coima, non potendosi sostenere che i pagamenti delle fatture da parte di Coima a favore di Scandurra siano riconducibili ad un accordo corruttivo anziché correlate ad attività professionale effettivamente prestata da Scandurra e regolarmente contabilizzata”. Quanto all’atto contrario ai doveri d’ufficio, individuato nel capo d’imputazione nella partecipazione di Scandurra alla seduta della Commissione Paesaggio del 5 ottobre 2023, dove si discute del progetto cosiddetto Pirellino, “si rileva la mancanza di prove circa il contributo determinante e fondamentale di Scandurra in quella seduta per la formazione del parere favorevole della commissione, la quale è composta da 11 membri, non essendovi evidenze di indebite pressioni o sollecitazioni da parte del pubblico ufficiale sugli altri membri”.

Nella requisitoria, infine, si sottolinea come “il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale del Riesame non consente alla Suprema Corte di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità”.

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