Rifiuti: Tar Lazio, ‘ecco perché il Piano Sicilia compete a Tribunale amministrativo di Palermo’
Palermo, 12 mar. (Adnkronos) – “Considerato che nemmeno il fatto che la società ricorrente abbia prospettato una lesività- peraltro solo potenziale e ipotetica – del gravato piano rispetto alla realizzazione e all’esercizio del proprio impianti di termovalorizzazione e gassificazione, vale a radicare la competenza di questo tribunale, in quanto gli atti e provvedimenti impugnati afferiscono all’ambito materiale della gestione dei rifiuti e non, invece, al diverso ambito materiale della gestione dei rifiuti e non, invece, al diverso ambito delle controversie di cui all’articolo 135”. Ecco perché il Tar del Lazio ha deciso che la competenza sul Piano regionale dei rifiuti non è di Roma ma del Tar di Palermo.
I giudici amministrativi del Lazio hanno così risposto con una ordinanza al ricorso proposto da Sicula Trasporti Spa, società che prospetta una lesività del Piano rispetto alla realizzazione e all’esercizio del proprio impianto di termovalorizzazione e gassificazione.
Il Tribunale amministrativo del Lazio, rilevato come l’eccezione di competenza sollevata dal Comune di Catania, che si è costituito in giudizio, fosse meritevole di accoglimento, ha ritenuto, in particolare, che “le controversie relative alle procedure di adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, ivi incluse le relative procedure di Vas e Vinca, rientrino nella sfera di competenza giurisdizionale dei Tribunali amministrativi regionali delle singole Regioni nelle quali detti piani sono destinati a produrre i loro effetti”. E ha sottolineati anche come: “le controversie relative alle procedure di adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, incluse le relative procedure di Vas e vinca, rientrino nella sfera di competenza giurisdizionale dei Tribunali amministrativi regionali delle singole regioni nelle quali detti piani sono destinati a produrre i loro effetti. E il fatto che il Piano sia stato adottato dal commissario straordinario «non vale a radicare in capo a questo Tribunale la competenza territoriale di carattere funzionale sulla presente controversia”.
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