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title: "L&#8217;infondatezza delle condanne a morte della Corte di Donetsk"
description: "Le condanne a morte pronunciate dalla Corte suprema dell'autoproclamata repubblica di Donetsk equivalgono esse stesse a un crimine di guerra. "
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date: 2022-06-14
modified: 2022-06-16
author: Maurizio Delli Santi
url: https://laragione.eu/esteri/illegittimita-delle-condanne-a-morte-corte-di-donetsk-militari-mercenari/
categories: [Esteri]
tags: [Evidenza, guerra, russia, Ucraina]
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# L&#8217;infondatezza delle condanne a morte della Corte di Donetsk

![condanne a morte corte di donetsk](https://laragione.eu/wp-content/uploads/2022/06/Evidenza-sito-2-6.jpg)

Le condanne a morte pronunciate dalla Corte suprema dell'autoproclamata repubblica di Donetsk non rispettano il diritto internazionale. Non solo non hanno fondamento giuridico ma equivalgono esse stesse a un crimine di guerra.

**Non ha fondamenti giuridici il processo conclusosi innanzi alla Corte suprema della autoproclamata Repubblica di Donetsk** con la condanna a morte di tre militari stranieri arruolati nelle forze ucraine. La Repubblica di Donetsk è occupata dai russi dal 2014 ma è ancora sotto sovranità dell’Ucraina: le decisioni di organi giudiziari autocostituiti, in assenza di un formale riconoscimento ucraino, sono quindi ampiamente contestabili. **In ogni caso si sarebbero dovuti rispettare gli standard del “giusto processo” previsti dalle Convenzioni di Ginevra anche per i crimini di guerra.



L’accusa di essere mercenari **di per sé non può giustificare una condanna a morte**, a causa del principio di proporzionalità rispetto al grado di offensività del fatto-reato. Inoltre, **la circostanza che i tre militari siano cittadini stranieri non comporta l’automatica qualificazione di mercenari**. Per essere considerati tali, e quindi non più tutelati come prigionieri di guerra (il che non significa che possano subire trattamenti disumani o essere passati per le armi), occorrono le condizioni previste dall’articolo 47 del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra. Presupposto fondamentale è che non siano inquadrati nelle forze armate regolari, poste sotto comando o autorità dello Stato. Quanto alla condizione di foreign fighter, per il diritto internazionale sarebbe illegittima solo per il **reclutamento in organizzazioni terroristiche o comunque considerate illecite dalle Nazioni Unite.



I tre condannati risultano essere stati inquadrati in unità regolari delle forze armate ucraine e **ciascuno di loro ha un particolare percorso che non risulta collegato a organizzazioni mercenarie o terroristiche.** Sean Pinner, 48 anni, ha servito l’esercito britannico in Irlanda del Nord e in Bosnia nel reggimento della Royal Anglian; coniugato con una ucraina che lavora in un’organizzazione umanitaria, è ufficialmente arruolato nell’esercito ucraino. Aiden Aslin, 28 anni, del Nottinghamshire, si era arruolato nelle Ypg curde del Rojava, in Siria, per combattere contro i terroristi dell’Isis, «per una scelta di libertà, di tutto l’Occidente»; dal 2018 era giunto in Ucraina dove si era poi arruolato nei marine nazionali. Il marocchino Saadun Brahim, 25 anni, si trovava da tempo a Kiev dove studiava al Politecnico e si era anche lui arruolato nelle forze regolari ucraine.

Le fonti filorusse di Donetsk riferiscono che i** tre avrebbero confessato di essere stati addestrati per commettere atti di terrorismo, ma non è stato accertato come queste ammissioni siano state ottenute e cosa volessero indicare**. Se si riferiscono ad atti di guerriglia o di sabotaggio esclusivamente rivolti contro obiettivi militari russi e non contro i civili, sono da considerarsi atti legittimi di guerra.

La portavoce delle Nazioni Unite per i diritti umani Ravina Shamdasani ha denunciato: «**Tali processi ai prigionieri di guerra equivalgono a un crimine di guerra**». Sarà il caso che la comunità internazionale – l’Onu in particolare ma anche la Corte penale internazionale – sostenga il giudizio in appello richiedendo che si accertino compiutamente i fatti e i princìpi di diritto internazionale, annullando in ogni caso la condanna a morte. Magari anche proponendosi come mediatori per un accordo sulle regole di giurisdizione, sullo scambio dei prigionieri e per la concreta applicazione delle Convenzioni di Ginevra.

Di *Maurizio Delli Santi*
