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title: Incriminare i comandanti
description: "Nelle analisi sulle stragi di civili in Ucraina c’è un elemento che deve essere sottolineato: la responsabilità dei comandanti militari."
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date: 2022-04-13
author: Maurizio Delli Santi
url: https://laragione.eu/esteri/incriminare-i-comandanti/
categories: [Esteri]
tags: [guerra, russia, Ucraina]
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# Incriminare i comandanti

![Comandanti militari russi](https://laragione.eu/wp-content/uploads/2022/04/Comandanti-militari-russi.jpg)

Nelle analisi sulle stragi di civili in Ucraina c’è un elemento che non è stato ancora efficacemente sottolineato come invece avrebbe richiesto la condotta ignobile di un esercito: la responsabilità dei comandanti militari.

Nelle analisi sulle **stragi di civili** di [Bucha](https://laragione.eu/litalia-de-la-ragione/societa/la-morte-puo-stancare/), **Borodyanka**, **Kyiv**, **Chernihiv**, **Sum**, **Kramastorsk** e ora **Makariv** c’è **un elemento** che non è stato ancora efficacemente sottolineato come invece avrebbe richiesto la condotta ignobile di un esercito: **la responsabilità dei comandanti militari**. Sono tante le **conferme** di un’**azione sistematica** di **attacchi diretti contro i civili**, cui non sono stati risparmiati trattamenti disumani, oltraggi e violenze, anche in danno di anziani, donne e bambini.

Senza dubbi e giustificazioni di sorta **non vanno sminuite le responsabilità di** [Putin](https://laragione.eu/litalia-de-la-ragione/societa/la-fame-di-putin/), la cui narrazione sulla “**campagna di denazificazione**” **contro gli ucraini** è al limite di una **istigazione al genocidio**. E tuttavia la sua responsabilità va estesa alla nomenclatura che lo continua a sostenere e alla catena di comando di tutti i responsabili militari, dallo Stato maggiore fino ai comandanti militari dei livelli operativi.

Non lo dicono soltanto **i giuristi**, perché almeno sin dall’Ottocento c’è stato sempre un **Codice d’onore** non solo giuridico ma soprattutto morale nella cultura degli ufficiali formatisi alle scuole militari, di derivazione sia napoleonica sia prussiana. Dal celebre “**Art de commander**”* *di **André Gavet** al “**Manuale di Oxford**” e al “**Codice Lieber**”*, *il rispetto del nemico soccombente e della popolazione civile sono stati sempre i canoni di ogni Esercito che si sia voluto definire tale per distinguersi da un’orda barbarica e da milizie mercenarie (queste ultime non a caso ricomparse fra le forze russe nella controversa veste del gruppo Wagner). Purtroppo è anche vero che **questa tradizione di valori militari si è andata perdendo** a partire dalla forte ideologizzazione e dall’imbarbarimento che hanno accompagnato le atrocità della **Seconda guerra mondiale** e del **Vietnam** nonché delle guerre dei conflitti mediorientali, del **terrorismo jihadista** e dei **conflitti interetnici del continente africano**.

**Queste derive** non scalfiscono però **il principio** sacrosanto che al **comandante** incombe il primo preciso obbligo, posto al di sopra di tutto, di **far rispettare le regole del diritto internazionale umanitario**. E questo è quanto si deduce anche dalla “**dottrina della responsabilità da comando**”, che oggi può dirsi sintetizzata in due principali strumenti giuridici: il **I Protocollo** aggiuntivo alle **Convenzioni di Ginevra** del* ***1977** e lo **Statuto della Corte penale internazionale** del **1998**.

Nel **I Protocollo**, all’**art. 87**, si stabilisce che i comandanti militari hanno il dovere di conoscere, applicare e far rispettare dai loro subordinati il diritto internazionale umanitario, promuovendo contro i responsabili di violazioni le azioni disciplinari e penali del caso.

Nello **Statuto della Corte penale internazionale**, l’**art. 28** riconduce ai comandanti anche una forma più estesa di responsabilità omissiva per il «mancato controllo», riprendendo e ampliando la nozione del cosiddetto “**processo Yamashita**” (**1945**), il caso dell’**ammiraglio giapponese condannato** per non aver evitato le atrocità commesse dai suoi militari nelle **Filippine**.

La norma di chiusura è poi l’**art. 33**, che sancisce il principio che non vi è esonero della responsabilità penale nel caso di un ordine ricevuto dal governo o da altri superiori la cui esecuzione sia «manifestamente illegittima», come nel caso del **genocidio** e dei **crimini contro l’umanità**.

È bene che **i comandanti della Federazione Russa** siano **consapevoli** di non avere alcuna comprensione da parte di chi in tutto il mondo indossa l’uniforme credendo nel senso più profondo dell’onore militare: sul loro capo incomberanno per sempre la giustizia penale internazionale, il disonore e la coscienza dell’umanità.

 

di *Maurizio Delli Santi*

Membro dell’International Law Association
