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title: La guerra degli ordigni che sarebbero proibiti
description: Gli investigatori della giustizia internazionale che operano in Ucraina stanno acquisendo le prove dell’uso indiscriminato di armi proibite.
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date: 2022-04-04
author: Maurizio Delli Santi
url: https://laragione.eu/evidenza/la-guerra-degli-ordigni-che-sarebbero-proibiti/
categories: [Esteri, Evidenza]
tags: [guerra, russia, Ucraina]
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# La guerra degli ordigni che sarebbero proibiti

![La guerra degli ordigni che sarebbero proibiti](https://laragione.eu/wp-content/uploads/2022/04/Evidenza-sito-55.jpg)

Gli investigatori della giustizia internazionale che operano in Ucraina stanno acquisendo le prove dell’uso indiscriminato di armi proibite dal diritto internazionale, a cominciare dalle cluster bomb e dagli ordigni termobarici.

Gli **investigatori della giustizia internazionale** che operano in **Ucraina** stanno acquisendo le prove dell’uso indiscriminato di **armi proibite dal diritto internazional**e, a cominciare dalle** *cluster bomb ***e dagli** ordigni termobarici**. **Human Rights Watch** ha documentato che in diversi attacchi che hanno mietuto** vittime fra civili e operatori sanitari** sono stati adoperati missili con **testate 9N123, 9M55K Smerch e RBK-500**, come già ampiamente in **Siria**.

Sono tutte devastanti **“bombe a grappolo”**, costituite da un ordigno che nell’esplodere rilascia un certo numero (anche 50-70) di ***bomblets***, che investono un ampio raggio intorno al bersaglio principale, che può arrivare alla estensione di un campo di calcio e colpire ad altezza d’uomo. Anche quando talvolta rimangono inesplosi, il rischio è letale per la popolazione civile per l’effetto equivalente a quello delle **mine anti-uomo**.

Le *cluster bomb* o *cluster weapon* sono espressamente vietate dalla **Convenzione di Oslo del 2008**, entrata in vigore nel 2010, qualora siano impiegate in un’area densamente popolata, perché in contrasto con il principio di diritto consuetudinario – quindi universale, anche al di sopra dei trattati – della distinzione tra **obiettivi militari e civili**.

L’attenzione è rivolta anche alle **“armi termobariche”**, su cui non vi è una specifica convenzione che ne disponga il divieto, per cui lo stesso Ministero della Difesa russo – probabilmente per intimorire maggiormente le città ucraine sotto assedio – non ha avuto difficoltà ad ammetterne l’uso, con riferimento allo specifico armamento del lanciarazzi **Tos-1A**.

Il principio della letalità eccessiva «non necessaria e proporzionale al vantaggio militare» e «non discriminatoria» rispetto alla tutela della popolazione civile resta però il medesimo. Le **armi termobariche** esplodono in due momenti distinti avendo due cariche separate: dopo la prima esplosione, l’ordigno disperde nell’aria idrocarburi che innescano un’estesa deflagrazione e una violenta onda d’urto, con **effetti indicibili sui corpi umani**.

Per ultimo, senza parlare della **minaccia del ricorso alle armi nucleari**, c’è il rischio delle armi chimiche. Non vi sono conferme da osservatori indipendenti, ma fonti ucraine hanno accusato i russi di impiegare **bombe al fosforo bianco** nella regione di **Luhansk**. Questi ordigni sono di fatto bombe incendiarie, le cui fiamme ed esalazioni causano effetti devastanti sull’uomo.

Le armi chimiche sono tra le più insidiose e meno costose (gli agenti possono essere gas nervini, iprite *et cetera*), causano forti sofferenze ed è elevatissimo il rischio che colpiscano in modo indiscriminato civili, bambini, soccorritori e volontari delle organizzazioni umanitarie. In tempi recenti, in **Iraq e Siria** si è parlato di anche di **10mila morti civili** in singoli attacchi.

Le armi chimiche sono state messe al bando definitivamente dalla **Convenzione di Parigi del 1993**, entrata in vigore nel 1997 e tra le più ratificate dalla comunità internazionale. In base all’articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, l’uso di tutti questi tipi di armi costituisce «crimine di guerra*».*

Il loro divieto è stato richiamato anche da importanti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu, ove siede la **Russia** con diritto di veto. E l’ultima intimazione è stata data alla Russia il 21 marzo scorso, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha adottato, ancora una volta a stragrande maggioranza, la **Risoluzione Onu A/ES-11/L.2** “Conseguenze umanitarie dell’aggressione contro l’Ucraina”*.*

 

Di *Maurizio Delli Santi*
