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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Istituzione di un’Assemblea per la riforma della Costituzione

in deroga all’art. 138 Cost.

TITOLO I

ISTITUZIONE, LIMITI E COMPOSIZIONE

Art. 1.

(Istituzione).

  1. È istituita un’Assemblea per la riforma della Costituzione.
  2. L’Assemblea non può porre a oggetto di revisione i principi fondamentali e le norme della Parte Prima della Costituzione, né pregiudicare i diritti e le libertà garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Art. 2.

(Composizione e poteri).

  1. L’Assemblea per la riforma della Costituzione è eletta in occasione delle elezioni politiche generali successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  2. L’Assemblea è composta da cento membri e ha il potere di riformare la Costituzione, fatto salvo l’articolo 139 e quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della presente legge, in assoluta coerenza con la sua prima parte, mediante l’approvazione di un’unica legge di revisione costituzionale, eccezionalmente adottata in deroga alle procedure previste dall’articolo 138 della Costituzione, la cui applicazione resta sospesa sino alla conclusione del procedimento di revisione costituzionale di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Funzioni dell’Assemblea).

  1. L’Assemblea per la riforma della Costituzione delibera in via esclusiva in materia di revisione costituzionale.
  2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino alla cessazione dei lavori dell’Assemblea, i progetti o i disegni di legge d’iniziativa parlamentare in materia costituzionale presentati alle Camere sono acquisiti alla competenza dell’Assemblea per la riforma della Costituzione quali atti conoscitivi che non vincolano l’azione di revisione.
  3. Nello stesso periodo il Presidente della Repubblica non autorizza la presentazione di disegni di legge costituzionale da parte del Governo.

Art. 4.

(Composizione e durata).

  1. L’elezione dell’Assemblea per la riforma della Costituzione, di cui all’articolo 8, è indetta con decreto del Presidente della Repubblica, unitamente al primo rinnovo delle Camere successivo all’entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  2. L’Assemblea è composta da cento membri e dura in carica un anno; il suo mandato non è rinnovabile.
  3. Lo scioglimento di una o entrambe le Camere non comporta la decadenza dell’Assemblea.

Art. 5.

(Elettorato attivo e passivo).

  1. Sono elettori dell’Assemblea per la riforma della Costituzione tutti i cittadini maggiorenni alla data delle elezioni. Sono eleggibili gli elettori che alla medesima data hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non sono in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui all’art. 7.
  2. Gli elettori iscritti all’AIRE esercitano il diritto di voto secondo quanto previsto alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero) e successive modificazioni, in quanto compatibile con la presente legge costituzionale e così come modificata ai sensi dell’art. 9, comma 2.

Art. 6.

(Status dei componenti).

  1. Ogni membro dell’Assemblea per la riforma della Costituzione rappresenta la Nazione, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e gode delle guarentigie dell’articolo 68 della Costituzione per i membri del Parlamento.
  2. I membri dell’Assemblea per la riforma della Costituzione, per il periodo i cui sono in carica, ricevono l’indennità stabilita dalla stessa Assemblea. Hanno diritto ad un rimborso spese nonché a quant’altro riconosciuto ai membri del Parlamento, previa delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

Art. 7.

(Ineleggibilità ed incompatibilità).

  1. Sono ineleggibili all’Assemblea per la riforma della Costituzione i parlamentari nazionali ed europei, i membri del Governo, i sindaci, i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali, salvo dimissioni esecutive entro la data di convocazione dei comizi elettorali.
  2. I membri dell’Assemblea che, nel corso del loro mandato, accettano di ricoprire uno dei predetti incarichi diventano incompatibili e decadono automaticamente da membri dell’Assemblea.
  3. Spetta all’Assemblea di giudicare definitivamente sui titoli di ammissione dei suoi membri e sulle cause, preesistenti o sopraggiunte, d’ineleggibilità e di incompatibilità.

TITOLO II

ELEZIONE

Art. 8.

(Elezione).

  1. L’Assemblea per la riforma della Costituzione è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in unico turno elettorale.
  2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, senza soglia di sbarramento.

Art. 9

(Procedimento elettorale e modifiche al sistema elettorale di riferimento)

  1. Per la disciplina del procedimento elettorale preparatorio, per le modalità di presentazione delle liste e per la ripartizione dei seggi, nonché per ogni atto procedimentale e sostanziale necessario all’elezione dell’Assemblea, si applica la legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia) e successive modificazioni, in quanto compatibile con la presente legge costituzionale.
  2. La legge 24 gennaio 1979, n. 18, si applica così come modificata dalle disposizioni seguenti:
  3. La dizione “I membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia” è sostituita con: “I membri dell’Assemblea per la riforma della Costituzione”.
  4. Alla circoscrizione Italia nord-occidentale sono attribuiti ventotto seggi, alla circoscrizione Italia nord-orientale diciannove seggi, alla circoscrizione Italia centrale diciannove seggi, alla circoscrizione Italia meridionale ventitré seggi e alla circoscrizione Italia insulare undici seggi. Eventuali rettifiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, secondo i criteri e le modalità previste all’art. 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
  5. I commi 4 e 5 dell’art. 12 sono sostituiti con: “Tre deputati o senatori, ancorché appartenenti a gruppi parlamentari diversi, sono legittimati a sottoscrivere la presentazione della lista. Non si applica il comma 2”.
  6. All’art. 14 è da aggiungersi il comma seguente: “Il voto espresso senza l’indicazione di preferenza è da intendersi attribuito al primo candidato della lista”.
  7. È da intendersi incompatibile con la presente legge costituzionale ogni disposizione in cui si faccia riferimento alle Istituzioni dell’Unione Europea.
  8. Gli artt. contenuti nel Titolo VI e l’art. 50 sono sostituiti con la legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero) e successive modificazioni, in quanto compatibile con la presente legge costituzionale.
  9. L’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito con “I seggi attribuiti alla circoscrizione Estero sono quattro. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un membro dell’Assemblea per la riforma della Costituzione”.
  10. Non si applicano le disposizioni seguenti:
  11. 3, comma 2.
  12. 4, comma 2.
  13. 21, comma 1-bis.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 10.

(Sede dell’Assemblea costituente).

  1. L’Assemblea per la riforma della Costituzione tiene le sue sedute nella sede del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) in Roma, Villa Lubin.
  2. Per tutto il periodo di svolgimento dei lavori dell’Assemblea:
    1. gli Uffici e le attrezzature del CNEL sono posti al servizio dell’Assemblea delle sue Commissioni;
    2. il CNEL pone il personale alle dipendenze funzionali della Presidenza dell’Assemblea per la riforma della Costituzione e delle sue Commissioni.

Art. 11.

(Insediamento dell’Assemblea Costituente).

  1. La prima seduta dell’Assemblea per la riforma della Costituzione, convocata dal Presidente della Repubblica, ha luogo entro trenta giorni dalla sua elezione, e, all’atto dell’insediamento, è presieduta dal membro più anziano.

Art. 12.

(Organizzazione dei lavori).

  1. L’Assemblea elegge nella prima seduta un presidente, due vicepresidenti, tre segretari e due questori; sono eletti i membri che ricevono più voti in ciascuna votazione.
  2. L’Assemblea adotta il Regolamento a maggioranza assoluta.

Art. 13.

(Commissioni)

  1. L’Assemblea per la riforma della Costituzione può costituire al proprio interno delle Commissioni consultive, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 14.

(Risorse finanziarie).

  1. L’Assemblea per la riforma della Costituzione, per lo svolgimento dei propri lavori e per le necessità funzionali dei suoi membri, si avvale delle strutture e del personale del CNEL e di quello messo a disposizione dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, dietro richiesta dell’Ufficio di Presidenza dell’Assembla e previa intesa coi Presidenti delle due Camere.
  2. La dotazione ordinaria di bilancio è costituita da una quota non superiore al cinque per cento del bilancio di ciascuno dei due rami del Parlamento. La dotazione non è tratta dai bilanci delle Camere, ma messa a disposizione dal Governo entro quindici giorni dalla promulgazione della presente legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

(Approvazione e promulgazione del testo).

  1. Il testo finale di revisione costituzionale è validamente adottato se è approvato dall’Assemblea per la riforma della Costituzione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri; se non viene raggiunta tale maggioranza, l’Assemblea è sciolta di diritto e decade.
  2. Nell’ipotesi di approvazione, il Presidente dell’Assemblea comunica al Presidente della Repubblica l’avvenuta approvazione della riforma costituzionale. Il Presidente della Repubblica promulga senza indugio la legge costituzionale e ne ordina l’immediata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’entrata in vigore della legge costituzionale è sospesa fino al termine della legislatura.
  3. Gli organi costituzionali modificati dall’Assemblea per la riforma della Costituzione decadono con la fine della legislatura. Gli altri non modificati scadono secondo i termini ordinari previsti dalla Costituzione vigente.
  4. La legge di revisione costituzionale approvata dall’Assemblea non è modificabile dal Parlamento coevo.

Art. 16.

(Norma di rinvio).

  1. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale e dal Regolamento adottato dall’Assemblea per la riforma della Costituzione, e comunque sino all’approvazione del medesimo, si applicano, in quanto compatibili, i regolamenti interni della Camera dei deputati.