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Migranti, Cassazione: “Valutazione paesi sicuri spetta a ministri”

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È quanto si legge nella ordinanza interlocutoria depositata oggi dalla prima sezione Civile della Cassazione in riferimento ai ricorsi presentati dal governo contro le mancate convalide del trattenimento di migranti in Albania

Migranti, Cassazione: “Valutazione paesi sicuri spetta a ministri”

È quanto si legge nella ordinanza interlocutoria depositata oggi dalla prima sezione Civile della Cassazione in riferimento ai ricorsi presentati dal governo contro le mancate convalide del trattenimento di migranti in Albania

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Migranti, Cassazione: “Valutazione paesi sicuri spetta a ministri”

È quanto si legge nella ordinanza interlocutoria depositata oggi dalla prima sezione Civile della Cassazione in riferimento ai ricorsi presentati dal governo contro le mancate convalide del trattenimento di migranti in Albania

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In materia di definizione di paese sicuro, “il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto”. È quanto si legge nella ordinanza interlocutoria depositata oggi dalla prima sezione Civile della Cassazione in riferimento ai ricorsi presentati dal governo contro le mancate convalide del trattenimento di migranti in Albania decise dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma lo scorso 18 ottobre. 

Il giudice è “chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento ‘de libertate’, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento” si legge nelle 35 pagine dell’ordinanza.

“Il giudice ordinario – afferma la Cassazione- sebbene non possa sostituirsi all’autorità governativa sconfinando nel fondo di una valutazione discrezionale a questa riservata, ha, nondimeno, il potere-dovere di esercitare il sindacato di legittimità del decreto ministeriale, nella parte in cui inserisce un certo paese di origine tra quelli sicuri, ove esso contrasti in modo manifesto con la normativa europea vigente in materia”. 

“Questo stesso principio non può non valere – opportunamente declinato e adattato in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento di convalida – là dove il giudice è chiamato a valutare la legittimità del trattenimento – sottolineano i giudici della prima sezione civile della Cassazione- La valutazione di sicurezza contenuta nel decreto ministeriale, cioè, non impedisce al giudice di prendere in considerazione specifiche situazioni di persecuzione che per il loro carattere esteso e generalizzato siano tali da rendere il Paese obiettivamente insicuro”.

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