---
title: I giudici e l’Albania
description: E così anche i 12 migranti trasferiti in Albania sono stati riportati in Italia, infliggendo un duro colpo al governo Meloni
featured_image: https://laragione.eu/wp-content/uploads/2024/10/Evidenza-sito-1630-1024x639.jpg
date: 2024-10-22
author: Luca Ricolfi
url: https://laragione.eu/litalia-de-la-ragione/politica/albania-2/
categories: [Politica]
tags: [esteri, politica]
---

# I giudici e l’Albania

![Albania](https://laragione.eu/wp-content/uploads/2024/10/Evidenza-sito-1630-1024x639.jpg)

E così anche i 12 migranti (maschi, maggiorenni, non fragili) trasferiti in Albania sono stati riportati in Italia

**E così anche i 12 migranti **(maschi, maggiorenni, non fragili) t**rasferiti in Albania sono stati riportati in Italia, infliggendo un duro colpo** – non sappiamo ancora se fatale – al progetto di (parziale) esternalizzazione delle frontiere **del governo Meloni**. La base di questa decisione della magistratura è presto detta. **I giudici hanno ritenuto che, per stabilire se i Paesi di rimpatrio **(Egitto e Bangladesh) **potessero essere considerati sicuri, non bastasse la legislazione nazionale **(che considera esplicitamente sicuri quei 2 Paesi),** ma si dovesse tenere conto di una recente pronuncia della Corte di giustizia europea** (4 ottobre 2024), che ricalca la legislazione italiana ma se ne discosta su un punto cruciale.

**Partiamo dalla legislazione italiana, che si basa su un decreto legislativo del 2008 **(e suoi successivi aggiornamenti). Secondo questa fonte un Paese può essere considerato sicuro* *«**se* sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione**** (…), né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale». Fin qui non ci sono radicali scostamenti con la direttiva europea. Le differenze sorgono al momento di esplicitare se il requisito di sicurezza debba valere per tutto il territorio e per qualsiasi categoria di persone o possa invece prevedere eccezioni (territori insicuri o categorie perseguitate).*

***La formulazione italiana afferma che «la designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone**». La formulazione europea afferma invece che le condizioni di sicurezza «*devono essere rispettate in tutto il territorio del Paese terzo interessato».* ***Come si vede, si tratta di due approcci decisamente diversi**. Se ne potrebbe dedurre che – se deve prevalere l’approccio europeo, in quanto sovraordinato a quello nazionale – bene ha fatto il Tribunale di Roma a considerare non sicuri Egitto e Bangladesh, ad esempio perché in entrambi i Paesi l’omosessualità è reato o per le torture inflitte a Giulio Regeni in Egitto.

**Le cose, però, non sono così semplici. Una valutazione non faziosa della vicenda Albania dovrebbe prendere in considerazione alcuni aspetti problematici**. Il primo è che, se interpretata letteralmente, la sentenza europea dovrebbe condurre a considerare non sicuri la maggior parte dei Paesi del mondo, compresa l’Italia: più di metà dei Paesi del mondo non sono democratici; in più di metà degli Stati africani l’omosessualità è reato; anche nei Paesi democratici vi sono porzioni di territorio insicure, controllate dalla criminalità, in cui nemmeno la polizia osa entrare; **per non parlare degli abusi delle forze dell’ordine, dal caso Floyd negli Stati Uniti al caso Cucchi in Italia.**

**Si potrebbe obiettare che la norma europea non va interpretata letteralmente. **Giusto, ma allora salta fuori il secondo aspetto problematico: può essere un giudice, o un collegio giudicante, a decidere **quando le eccezioni sono abbastanza lievi da consentire di qualificare un dato Paese come sicuro e quando sono così gravi da obbligarci a qualificarlo come non sicuro?** Insomma, anche fossimo in presenza di una magistratura imparziale, equilibrata, non politicizzata, è sensato conferirle un potere così spropositato? **Che la risposta sia no si può dedurre da un parallelo e da una considerazione collaterale**: ci sono innumerevoli situazioni in cui – nonostante le questioni da decidere siano meno complesse di quella della sicurezza di un intero Paese – la legge prevede il ricorso a periti, esperti, tecnici, specialisti di qualche materia, disciplina o ambito scientifico. **Nel caso del problema della sicurezza di un Paese, la figura che viene immediatamente in mente è quella del sociologo e subito dopo quelle degli esperti di diritto internazionale e di scienza politica.**

Di qui la domanda: **come mai per problemi molto più semplici e circoscritti** – come le valutazioni psichiatriche su un imputato –** appare ovvia la necessità di ricorrere a un esperto** (possibilmente non prevenuto)** e invece per un problema enormemente più complesso e multidimensionale come la valutazione complessiva della sicurezza di un Paese straniero, si presume che possa essere un magistrato a emettere un parere vincolante, nonostante la questione su cui deve decidere abbia ovvie connotazioni politico-ideologiche?** E il bello è che, se a un sociologo serio si ricorresse, la prima obiezione che farebbe sarebbe la seguente: cari signori, la vostra definizione di “Paese sicuro” è troppo vaga, per non dire confusa (noi diciamo *fuzzy* ossia sfumata, mal definita), per consentirmi di formulare una risposta; siate molto più precisi, datemi una ‘definizione operativa’ e allora proverò, entro qualche mese, a fornirvi una valutazione.

**Così parlerebbe il nostro ipotetico sociologo interpellato. E, nel caso dei migranti portati in Albania, non riuscirebbe a non chiedere: ma scusate, come avete fatto voi giudici, su una questione così complicata, a decidere in poche ore?**

di *Luca Ricolfi*
