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I giudici e l’Albania

E così anche i 12 migranti (maschi, maggiorenni, non fragili) trasferiti in Albania sono stati riportati in Italia

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I giudici e l’Albania

E così anche i 12 migranti (maschi, maggiorenni, non fragili) trasferiti in Albania sono stati riportati in Italia

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E così anche i 12 migranti (maschi, maggiorenni, non fragili) trasferiti in Albania sono stati riportati in Italia

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E così anche i 12 migranti (maschi, maggiorenni, non fragili) trasferiti in Albania sono stati riportati in Italia

E così anche i 12 migranti (maschi, maggiorenni, non fragili) trasferiti in Albania sono stati riportati in Italia, infliggendo un duro colpo – non sappiamo ancora se fatale – al progetto di (parziale) esternalizzazione delle frontiere del governo Meloni. La base di questa decisione della magistratura è presto detta. I giudici hanno ritenuto che, per stabilire se i Paesi di rimpatrio (Egitto e Bangladesh) potessero essere considerati sicuri, non bastasse la legislazione nazionale (che considera esplicitamente sicuri quei 2 Paesi), ma si dovesse tenere conto di una recente pronuncia della Corte di giustizia europea (4 ottobre 2024), che ricalca la legislazione italiana ma se ne discosta su un punto cruciale.

Partiamo dalla legislazione italiana, che si basa su un decreto legislativo del 2008 (e suoi successivi aggiornamenti). Secondo questa fonte un Paese può essere considerato sicuro «se sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione (…), né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale». Fin qui non ci sono radicali scostamenti con la direttiva europea. Le differenze sorgono al momento di esplicitare se il requisito di sicurezza debba valere per tutto il territorio e per qualsiasi categoria di persone o possa invece prevedere eccezioni (territori insicuri o categorie perseguitate).

La formulazione italiana afferma che «la designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone». La formulazione europea afferma invece che le condizioni di sicurezza «devono essere rispettate in tutto il territorio del Paese terzo interessato». Come si vede, si tratta di due approcci decisamente diversi. Se ne potrebbe dedurre che – se deve prevalere l’approccio europeo, in quanto sovraordinato a quello nazionale – bene ha fatto il Tribunale di Roma a considerare non sicuri Egitto e Bangladesh, ad esempio perché in entrambi i Paesi l’omosessualità è reato o per le torture inflitte a Giulio Regeni in Egitto.

Le cose, però, non sono così semplici. Una valutazione non faziosa della vicenda Albania dovrebbe prendere in considerazione alcuni aspetti problematici. Il primo è che, se interpretata letteralmente, la sentenza europea dovrebbe condurre a considerare non sicuri la maggior parte dei Paesi del mondo, compresa l’Italia: più di metà dei Paesi del mondo non sono democratici; in più di metà degli Stati africani l’omosessualità è reato; anche nei Paesi democratici vi sono porzioni di territorio insicure, controllate dalla criminalità, in cui nemmeno la polizia osa entrare; per non parlare degli abusi delle forze dell’ordine, dal caso Floyd negli Stati Uniti al caso Cucchi in Italia.

Si potrebbe obiettare che la norma europea non va interpretata letteralmente. Giusto, ma allora salta fuori il secondo aspetto problematico: può essere un giudice, o un collegio giudicante, a decidere quando le eccezioni sono abbastanza lievi da consentire di qualificare un dato Paese come sicuro e quando sono così gravi da obbligarci a qualificarlo come non sicuro? Insomma, anche fossimo in presenza di una magistratura imparziale, equilibrata, non politicizzata, è sensato conferirle un potere così spropositato? Che la risposta sia no si può dedurre da un parallelo e da una considerazione collaterale: ci sono innumerevoli situazioni in cui – nonostante le questioni da decidere siano meno complesse di quella della sicurezza di un intero Paese – la legge prevede il ricorso a periti, esperti, tecnici, specialisti di qualche materia, disciplina o ambito scientifico. Nel caso del problema della sicurezza di un Paese, la figura che viene immediatamente in mente è quella del sociologo e subito dopo quelle degli esperti di diritto internazionale e di scienza politica.

Di qui la domanda: come mai per problemi molto più semplici e circoscritti – come le valutazioni psichiatriche su un imputato – appare ovvia la necessità di ricorrere a un esperto (possibilmente non prevenuto) e invece per un problema enormemente più complesso e multidimensionale come la valutazione complessiva della sicurezza di un Paese straniero, si presume che possa essere un magistrato a emettere un parere vincolante, nonostante la questione su cui deve decidere abbia ovvie connotazioni politico-ideologiche? E il bello è che, se a un sociologo serio si ricorresse, la prima obiezione che farebbe sarebbe la seguente: cari signori, la vostra definizione di “Paese sicuro” è troppo vaga, per non dire confusa (noi diciamo fuzzy ossia sfumata, mal definita), per consentirmi di formulare una risposta; siate molto più precisi, datemi una ‘definizione operativa’ e allora proverò, entro qualche mese, a fornirvi una valutazione.

Così parlerebbe il nostro ipotetico sociologo interpellato. E, nel caso dei migranti portati in Albania, non riuscirebbe a non chiedere: ma scusate, come avete fatto voi giudici, su una questione così complicata, a decidere in poche ore?

di Luca Ricolfi

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