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title: "Anche l&#8217;Italia avrà un codice per i crimini internazionali"
description: "Il progetto di un codice per i crimini internazionali è ora all'esame del governo per un disegno di legge da sottoporre al Parlamento."
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date: 2022-07-11
author: Maurizio Delli Santi
url: https://laragione.eu/litalia-de-la-ragione/politica/crimini-internazionali-in-italia/
categories: [Politica]
tags: [Evidenza, politica]
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# Anche l&#8217;Italia avrà un codice per i crimini internazionali

![Il codice in Italia per i crimini internazionali](https://laragione.eu/wp-content/uploads/2022/07/codice-italiano-iStock-1190352435-jpg.jpeg)

Il progetto di un codice per i crimini internazionali, accelerato dalla guerra in Ucraina, è ora all'esame del governo per un disegno di legge da sottoporre al Parlamento.

**Il Ministero della Giustizia** ha reso nota la relazione della Commissione sul **progetto di codice dei crimini internazionali**, ora all’esame del governo per un disegno di legge da sottoporre all’approvazione del Parlamento.

La** guerra in Ucraina ha imposto una accelerazione** alle iniziative che si trascinavano da anni per dare attuazione allo Statuto della Corte penale internazionale. **Anche l’Italia avrà così un codice** dove saranno inquadrati il crimine di aggressione internazionale, i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio.

La relazione pone in evidenza aspetti interpretativi e questioni rimaste aperte, su cui saranno necessari approfondimenti. Fra queste vi è la previsione di introdurre un principio di “giurisdizione universale” **ispirato al modello tedesco**: anche per l’Italia potrà essere perseguito il crimine internazionale commesso dallo straniero pure se non rivolto ai danni dell’Italia o di un cittadino italiano, purché il colpevole si trovi sul territorio dello Stato.

**Una questione più delicata riguarda l’“aggressione internazionale”**, l’azione bellica intrapresa da uno Stato al di fuori delle previsioni della Carta delle Nazioni Unite e della *self-defence*, come accaduto per l’Ucraina. Sul punto la Commissione ha previsto che **sarà necessaria una richiesta del Ministero della Giustizia**, ma non chiarisce se occorra anche una determinazione del Consiglio di sicurezza, dove Russia e Cina hanno potere di veto, o sia sufficiente una pronuncia per esempio in ambito Ue/Nato.

**Rimane incerta anche la soluzione adottata sulle cosiddette “immunità personali” di capi di Stato e di governo** nonché di alti funzionari, anche rispetto agli altri crimini internazionali: l’immunità opererebbe ancora di fronte alle giurisdizioni nazionali e sarebbe esclusa solo per i mandati d’arresto e i processi davanti alla Corte penale internazionale.

Tuttavia, nella più recente evoluzione del diritto internazionale umanitario si afferma **il principio universale di non riconoscere in assoluto alcuna forma di immunità anche nei tribunali nazionali**, come è giusto che sia ad esempio per il genocidio. Per quest’ultimo la Commissione ha anche proceduto ad ampliarne la definizione includendovi il “genocidio culturale”, per comprendere tra i destinatari degli «atti diretti alla eliminazione anche parziale» pure i gruppi linguistici, oltre a quelli nazionali, etnici, razziali e religiosi.

La soluzione tutta “politica” sarà sulla giurisdizione, perché **la Commissione non ha trovato unanimità sulla scelta di quando affidare le competenze alla magistratura ordinaria oppure a quella militare**, che forse richiederebbe maggiore spazio considerato il contesto. Sarà necessario anche che **si chiariscano meglio molte definizioni**, visti i danni di certa giurisprudenza ondivaga: dalla nozione del *criminal intent *(perché ad esempio non devono esserci dubbi nel dolo anche per i cosiddetti “danni collaterali” gravi) alle ipotesi associative e concorsuali, che non possono certo rimanere generiche nel rinvio al codice penale comune.

Infine un* vulnus*, la formazione: sarà il caso di elaborare un adeguato programma di aggiornamento e specializzazione, specie per le componenti governative e giudiziarie.

 

*di Maurizio Delli Santi*
