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Referendum giustizia, oggi si vota dalle 7 alle 15. Affluenza al 46,07% nella prima giornata

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Si vota anche oggi, lunedì 23 marzo, per il referendum sulla riforma della giustizia. Seggi aperti dalle 7 fino alle 15

Referendum giustizia, oggi si vota dalle 7 alle 15. Affluenza al 46,07% nella prima giornata

Si vota anche oggi, lunedì 23 marzo, per il referendum sulla riforma della giustizia. Seggi aperti dalle 7 fino alle 15

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Referendum giustizia, oggi si vota dalle 7 alle 15. Affluenza al 46,07% nella prima giornata

Si vota anche oggi, lunedì 23 marzo, per il referendum sulla riforma della giustizia. Seggi aperti dalle 7 fino alle 15

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Si vota anche oggi, lunedì 23 marzo, per il referendum sulla riforma della giustizia. Seggi aperti dalle 7 fino alle 15, poi lo spoglio con i risultati. L’affluenza nella giornata di ieri si è attestata al 46,07%

Nel dettaglio, affluenza al 53,7% in Emilia Romagna, 52,49% in Toscana, 51,83% in Lombardia, 50,55% in Veneto e 50,11% in Umbria. In coda Sicilia con 34,94% e Calabria con 35,70%.

Il dato complessivo è oltre il doppio rispetto a quello era stato rilevato alla stessa ora, nel giugno 2025, per il referendum che chiamava ad esprimersi su cinque quesiti, tra lavoro e cittadinanza. L’affluenza alle urne in quel caso era stata del 22,73%.

Il quesito

Il quesito dice: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”.

Cosa prevede la riforma

La legge prevede per i magistrati due carriere separate: una per i magistrati giudicanti e una per quelli requirenti, ciascuna con un proprio Consiglio Superiore della Magistratura, ricorda il dossier sul sito del Viminale. “La riforma incide in modo diretto sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Carta costituzionale e introduce una distinzione formale e funzionale tra magistratura giudicante e magistratura requirente. In altri termini, ‘separazione delle carriere’ significa che i giudici e i pubblici ministeri, che facevano parte di un unico corpo, la magistratura ordinaria, e che condividevano il medesimo Consiglio Superiore della Magistratura, ora, con la riforma, avranno propri organi di autogoverno, autonomi e indipendenti: il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante, competente per i giudici; il Consiglio Superiore della Magistratura requirente, competente per i pubblici ministeri. Ognuno di questi organi sarà presieduto dal Presidente della Repubblica e avrà una propria composizione mista: due terzi dei membri saranno magistrati estratti a sorte della rispettiva carriera, mentre un terzo sarà formato da professori universitari e avvocati con almeno quindici anni di esperienza, scelti tramite sorteggio da un elenco predisposto dal Parlamento”.

La riforma introduce anche un nuovo organismo, l’Alta Corte disciplinare, “che sarà composta da quindici giudici – ricorda il Viminale – scelti tra magistrati e giuristi di comprovata esperienza, e che avrà il compito di decidere sulle questioni disciplinari riguardanti tutti i magistrati, garantendo uniformità e indipendenza. In particolare, i quindici giudici dell’Alta Corte disciplinare saranno: o tre giudici nominati dal Presidente della Repubblica, scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio; o tre giudici estratti a sorte da un elenco di professionisti con i medesimi requisiti, compilato dal Parlamento; o nove magistrati appartenenti: sei alla carriera giudicante, tre alla carriera requirente selezionati per sorteggio tra coloro che abbiano almeno vent’anni di servizio e svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. La legge prevede anche l’elezione del presidente dell’Alta Corte disciplinare tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato”.

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