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title: Se l’assedio regredisce alla condotta medievale
description: Le leggi del Diritto internazionale riguardanti i cosiddetti crimini di guerra sono materia di discussione da secoli.
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date: 2022-03-26
author: Maurizio Delli Santi
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categories: [Evidenza, Politica]
tags: [guerra, politica, storia]
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# Se l’assedio regredisce alla condotta medievale

![Crimini di guerra](https://laragione.eu/wp-content/uploads/2022/03/Evidenza-sito-5-1.png)

## Le leggi del Diritto internazionale riguardanti i cosiddetti crimini di guerra sono materia di discussione da secoli. Con quanto fatto da Putin sembra di essere risprofondati nel Medio Evo

Si è parlato delle accuse rivolte – in particolare da Biden e Zelensky – nei confronti di Putin di essere responsabile di «**crimini di guerra**». L’espressione non va confusa con un un moto d’animo o una figura retorica, **perché si tratta di una definizione giuridica consolidata nel diritto internazionale**, prevista più recentemente nello Statuto della Corte penale internazionale, che ha già attivato una indagine per la guerra in Ucraina.

La catalogazione è molto vasta; **sarebbero almeno trentaquattro i “crimini di guerra”** e, per sintesi, si riconducono alle due categorie delle “gravi infrazioni” alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e delle “violazioni delle leggi e consuetudini di guerra”*.* **Tra queste figurano**: a)** l’omicidio e gli altri abusi contro civili**, militari feriti e catturati tra cui la tortura, l’arruolamento coatto, la detenzione senza regolare processo, la deportazione e la presa in ostaggio; b) **la distruzione arbitraria di città, paesi o villaggi** e la devastazione non giustificata da esigenze belliche; c) **il sequestro, la distruzione o il danneggiamento deliberato di edifici dedicati al culto**, all’assistenza, all’educazione, alle arti o alle scienze nonché di monumenti storici e opere d’arte o di scienza; d) **il saccheggio di proprietà pubbliche o private**; e) l**’impiego di armi tossiche o di altre armi predisposte per causare sofferenze non necessarie**. Più in generale i “crimini di guerra” possono verificarsi insieme ad altri crimini internazionali, vale a dire l’“**aggressione**” (intesa come l’attacco ingiustificato di uno Stato alla integrità territoriale di un altro Stato), i “**crimini contro l’umanità**” (che comprendono omicidi, stermini, schiavitù, stupri, persecuzioni e altri atti inumani commessi «su larga scala, nell’ambito di un esteso e sistematico attacco contro le popolazioni civili») e il “**genocidio**” (ovvero l’intento deliberato di annientare un gruppo etnico, nazionale, razziale o religioso).

Alla base vi è il complesso valoriale elaborato dal Diritto internazionale umanitario, che dalle prim**e Convenzioni di Ginevra del 1864 e dell’Aja del 1899** ha visto confluirvi le regole del diritto bellico – **chiamato oggi Diritto dei conflitti armati** – per affermare il canone della “limitazione della violenza bellica”, sotto i princìpi della “**necessità**” e “**proporzionalità**”. L’impiego di armi non è illimitato e deve sempre considerare (“principio di precauzione”) quali misure devono essere prese per contenerne le ripercussioni sulla popolazione e sui beni civili (“principio della distinzione”)*. ***Da qui il divieto di condurre attacchi indiscriminati**: solo i combattenti possono essere oggetto della violenza bellica, mentre la popolazione civile – in particolare donne, bambini, anziani – e gli *hors de combat*, i feriti e i prigionieri di guerra sono oggetto di specifica tutela.** La violenza bellica può essere esercitata solo su obiettivi militari e alcune tipologie di armi sono bandite** (armi chimiche e batteriologiche, bombe a grappolo, munizionamenti a schegge, ecc.) **o limitate** (mine, trappole esplosive, armi incendiarie e armi nucleari).

Inoltre, nel caso di assedi e occupazioni militari contro la popolazione non possono rivolgersi minacce o esercitarsi violenze, atti predatori e contrari alla dignità umana né imporsi deportazioni ed esodi forzati oppure limitazioni dell’alimentazione e dei servizi essenziali. **I comandanti militari devono impedire che tutto questo si verifichi**, anche a opera di milizie indisciplinate. In definitiva, si tratta di quelle «leggi d’umanità e della pubblica coscienza» che proprio un giurista russo, **Feodor Feodorovic Martens** (1845-1909), volle richiamare come principi di “**diritto consuetudinario**” – quindi universali e al di sopra dei trattati – per regolare la condotta della guerra: eravamo a due secoli fa, **oggi siamo sprofondati nel Medio Evo**.

di Maurizio Delli Santi
