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title: Voto Sì al referendum
description: "Referendum giustizia: l'importanza epocale della riforma del terzo quesito che riguarda la carriera dei magistrati."
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date: 2022-06-11
author: Antonio Leggiero
url: https://laragione.eu/litalia-de-la-ragione/politica/voto-si-al-referendum/
categories: [Politica]
tags: [Evidenza, giustizia, Italia, politica, Referendum]
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# Voto Sì al referendum

![Voto Sì al referendum](https://laragione.eu/wp-content/uploads/2022/06/Evidenza-sito-2-1.png)

Referendum giustizia: l'importanza epocale della riforma del terzo quesito che riguarda la carriera dei magistrati.

 Com’è noto, uno dei testi religiosi antichi più famosi e al tempo stesso inquietanti è “Apocalisse” di Giovanni: criptico, oscuro e connotato da un forte senso profetico. Il libro è scandito da alcuni passaggi simbolici fondamentali, definiti sigilli. Ce ne sono sette. Il terzo è quello che interessa, dal momento che rappresenta un cavaliere misterioso in sella a un destriero nero con una bilancia in mano. Chi non vi vedrebbe l’aulico e sempiterno simbolo della giustizia divina? 

Ebbene, *mutatis mutandis, *anche nelle prosaiche vicende terrene italiche si profila un terzo sigillo: è quello che contiene il [terzo quesito referendario sul quale gli italiani saranno chiamati a votare domani](https://laragione.eu/litalia-de-la-ragione/politica/lo-stato-di-salute-del-referendum/) (augurandoci che questa ondata di maltempo duri qualche giorno altrimenti, *more solito*, saranno sedotti dall’eterna e masochistica tentazione balneare). In questo caso, però, non esiste nessun mistero arcano.** Il quesito posto**, potenzialmente evocatore di una piccola Apocalisse, **è l’abrogazione di una norma dell’ordinamento giudiziario del 1941 (per intenderci, formulata all’epoca dell’attacco a Pearl Harbour)**. Tale infelice disposto normativo **consente il libero e disinvolto passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti (pubblici ministeri) a quelle giudicanti (giudici) e viceversa, dando vita al fenomeno definito delle “porte girevoli”.**** **

L’importanza di tale riforma sarebbe di impatto quasi epocale, finendo per rinforzare, in ultima analisi, la certezza del diritto, dal momento che sarebbero ripartite a compartimenti stagni e senza promiscue commistioni le attività e le funzioni dei giudici da un lato e quelle dei pubblici ministeri dall’altra, con una netta e dicotomica separazione delle carriere. Con questo sistema *de jure condendo* ci si approssimerebbe, pur senza eguagliarlo, all’ordinamento giudiziario della *common law*, al quale il nostro modello procedurale è pur ispirato. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna il ruolo del giudice è infatti completamente diverso e distaccato dalle parti processuali, tanto che non solo la difesa ma anche l’accusa è sostenuta da avvocati. 

**Il nostro attuale codice di procedura penale è di tipo tendenzialmente accusatorio, nel senso che prevede una tendenziale parità fra accusa e difesa con un giudice terzo.** A prescindere da una parità effettiva ancora da realizzarsi compiutamente nella fase dibattimentale, esiste ora una fase procedimentale (tecnicamente definita “delle indagini preliminari”) con una netta prevalenza di caratteri fortemente inquisitori e con un ruolo ipertrofico del pubblico ministero, *dominus *indiscusso della fase delle indagini, salvo il controllo occasionale di legalità previsto dal gip. **È ovvio che, anche e soprattutto per ripristinare un certo equilibrio nella delicatissima fase delle indagini, il giudice debba essere a tutti gli effetti “terzo” e “imparziale”**: non sono sinonimi come sembrerebbe, dal momento che il primo connotato sta a intendere che è al di sopra della vicenda giudiziaria mentre il secondo che non è parte. 

Volendo approfondire il discorso e scandagliare il problema anche dal punto di vista delle dinamiche psichiche, **la stessa *****forma mentis *****che si forma e si radica nel corso degli anni porta un magistrato (spesso involontariamente) a continuare ad agire secondo determinati stilemi e quindi non di rado si assiste a giudici che continuano a svolgere la loro funzione con la mentalità dei “cercatori di prove”**, non rivestendo l’aulica asetticità che dovrebbe avere un soggetto giudicante. 

Di *Antonio Leggiero*
