L’errore di ridurre le tutele per i lavoratori più fragili
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Con la pandemia per i lavoratori fragili erano previsti lo smart working (dove possibile) e l’equiparazione al ricovero ospedaliero di eventuali periodi di malattia. Dal 1° gennaio la prima tutela viene ridotta e la seconda cancellata. Ma perché? Una questione da chiarire e risolvere al più presto.
L’errore di ridurre le tutele per i lavoratori più fragili
Con la pandemia per i lavoratori fragili erano previsti lo smart working (dove possibile) e l’equiparazione al ricovero ospedaliero di eventuali periodi di malattia. Dal 1° gennaio la prima tutela viene ridotta e la seconda cancellata. Ma perché? Una questione da chiarire e risolvere al più presto.
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L’errore di ridurre le tutele per i lavoratori più fragili
Con la pandemia per i lavoratori fragili erano previsti lo smart working (dove possibile) e l’equiparazione al ricovero ospedaliero di eventuali periodi di malattia. Dal 1° gennaio la prima tutela viene ridotta e la seconda cancellata. Ma perché? Una questione da chiarire e risolvere al più presto.
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AUTORE: Francesco Provinciali
Tra i lavoratori fragili vi sono i malati di tumore, gli immunodepressi, chi soffre di artrite reumatoide, gli invalidi certificati dalla legge 104. Da quando è iniziata la pandemia, in concomitanza con lo stato di emergenza, per tutti loro erano previste due tutele particolari: lo smart working (laddove possibile) e l’equiparazione al ricovero ospedaliero di eventuali periodi di malattia.
Dal 1° gennaio la prima tutela viene ridotta mentre la seconda cancellata. Un doppio pasticcio.
- Il primo: mentre in tutta Italia lo stato di emergenza è stato protratto fino al 31 marzo 2022, per i lavoratori fragili si riduce la possibilità di fruire dello smart working, valido solo fino al 28 febbraio. Un vero paradosso: chi è stato certificato ‘fragile’ dalla Ats avrà un mese in meno di tutela degli altri. Si prevedono contenziosi su questo punto, considerato che i certificati di inidoneità temporanea nel frattempo rilasciati agli interessati dalle autorità sanitarie estendono la loro validità a ‘tutto’ il periodo di emergenza e non soltanto a una parte di esso.
- Il secondo: la legge rinnova il comma 2-bis di un precedente decreto e non anche il comma 2 (solito burocratese): ciò determina che viene preclusa la via dell’equiparazione al ricovero ospedaliero degli eventuali periodi di malattia dei lavoratori fragili. Per fare un semplice esempio pratico, per assentarsi dal lavoro per una terapia ciclica o di urgenza, il ‘fragile’ dovrà attingere al periodo di comparto contrattuale o alle ferie, correndo il rischio di decurtazioni economiche stipendiali, poiché è chiaro che un chemioterapico o un immunodepresso che ricorre a cure salvavita lo deve fare seguendo le necessità terapeutiche della malattia stessa e ciò ancor più in una situazione di pandemia che comporta il grave rischio di sovraesposizione al contagio.
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