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Il codice in Italia per i crimini internazionali

Anche l’Italia avrà un codice per i crimini internazionali

Il progetto di un codice per i crimini internazionali, accelerato dalla guerra in Ucraina, è ora all’esame del governo per un disegno di legge da sottoporre al Parlamento.
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Anche l’Italia avrà un codice per i crimini internazionali

Il progetto di un codice per i crimini internazionali, accelerato dalla guerra in Ucraina, è ora all’esame del governo per un disegno di legge da sottoporre al Parlamento.
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Anche l’Italia avrà un codice per i crimini internazionali

Il progetto di un codice per i crimini internazionali, accelerato dalla guerra in Ucraina, è ora all’esame del governo per un disegno di legge da sottoporre al Parlamento.
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Il progetto di un codice per i crimini internazionali, accelerato dalla guerra in Ucraina, è ora all’esame del governo per un disegno di legge da sottoporre al Parlamento.
Il Ministero della Giustizia ha reso nota la relazione della Commissione sul progetto di codice dei crimini internazionali, ora all’esame del governo per un disegno di legge da sottoporre all’approvazione del Parlamento. La guerra in Ucraina ha imposto una accelerazione alle iniziative che si trascinavano da anni per dare attuazione allo Statuto della Corte penale internazionale. Anche l’Italia avrà così un codice dove saranno inquadrati il crimine di aggressione internazionale, i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio. La relazione pone in evidenza aspetti interpretativi e questioni rimaste aperte, su cui saranno necessari approfondimenti. Fra queste vi è la previsione di introdurre un principio di “giurisdizione universale” ispirato al modello tedesco: anche per l’Italia potrà essere perseguito il crimine internazionale commesso dallo straniero pure se non rivolto ai danni dell’Italia o di un cittadino italiano, purché il colpevole si trovi sul territorio dello Stato. Una questione più delicata riguarda l’“aggressione internazionale”, l’azione bellica intrapresa da uno Stato al di fuori delle previsioni della Carta delle Nazioni Unite e della self-defence, come accaduto per l’Ucraina. Sul punto la Commissione ha previsto che sarà necessaria una richiesta del Ministero della Giustizia, ma non chiarisce se occorra anche una determinazione del Consiglio di sicurezza, dove Russia e Cina hanno potere di veto, o sia sufficiente una pronuncia per esempio in ambito Ue/Nato. Rimane incerta anche la soluzione adottata sulle cosiddette “immunità personali” di capi di Stato e di governo nonché di alti funzionari, anche rispetto agli altri crimini internazionali: l’immunità opererebbe ancora di fronte alle giurisdizioni nazionali e sarebbe esclusa solo per i mandati d’arresto e i processi davanti alla Corte penale internazionale. Tuttavia, nella più recente evoluzione del diritto internazionale umanitario si afferma il principio universale di non riconoscere in assoluto alcuna forma di immunità anche nei tribunali nazionali, come è giusto che sia ad esempio per il genocidio. Per quest’ultimo la Commissione ha anche proceduto ad ampliarne la definizione includendovi il “genocidio culturale”, per comprendere tra i destinatari degli «atti diretti alla eliminazione anche parziale» pure i gruppi linguistici, oltre a quelli nazionali, etnici, razziali e religiosi. La soluzione tutta “politica” sarà sulla giurisdizione, perché la Commissione non ha trovato unanimità sulla scelta di quando affidare le competenze alla magistratura ordinaria oppure a quella militare, che forse richiederebbe maggiore spazio considerato il contesto. Sarà necessario anche che si chiariscano meglio molte definizioni, visti i danni di certa giurisprudenza ondivaga: dalla nozione del criminal intent (perché ad esempio non devono esserci dubbi nel dolo anche per i cosiddetti “danni collaterali” gravi) alle ipotesi associative e concorsuali, che non possono certo rimanere generiche nel rinvio al codice penale comune. Infine un vulnus, la formazione: sarà il caso di elaborare un adeguato programma di aggiornamento e specializzazione, specie per le componenti governative e giudiziarie.   di Maurizio Delli Santi

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