Dl Aiuti: Consulenti del lavoro, novità in materia di welfare aziendale
Roma, 27 set. (Labitalia) – Introdotto per sostenere i cittadini alle prese con l’impennata dei prezzi conseguenti alla crisi internazionale, il decreto Aiuti-Bis, convertito in legge n. 142/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, contiene delle novità anche in materia di welfare aziendale. Lo segnala l’approfondimento del 27 settembre 2022 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Il bonus bollette e la nuova soglia per i fringe benefit del 2022”.
Tra le misure introdotte con questo provvedimento, infatti, è da segnalare, la modifica alla soglia di non concorrenza reddituale del fringe benefit, che viene innalzata per il 2022 a 600 euro. L’art. 12, c. 1 del D.Lgs. n. 115/2022 stabilisce, infatti, che “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600”.
L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza l’articolato della norma guardando alla specificità delle novità applicabili nell’anno in corso, considerando l’ulteriore peculiarità dei bonus benzina già introdotti dal D.L. n. 21/2022. Il documento fornisce inoltre indicazioni utili per la gestione da parte dei datori di lavoro delle diverse soglie di non concorrenza reddituale attive per il 2022, rilevandone le conseguenze ai fini fiscali e contributivi.
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