**Lgbt: doppio ddl Avs in Senato, ok matrimonio egualitario e adozioni per coppie gay e single**
Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Matrimonio egualitario”, “riconoscimento alla nascita per i figli e le figlie di coppie dello stesso sesso” e ancora il via libera alle “adozioni per single e coppie dello stesso sesso”, permettendo l’accesso ai percorsi di “procreazione medicalmente assistita per donne single e coppie di donne”. Con questi obiettivi -al centro di due disegni di legge, firmati da Ilaria Cucchi e dal capogruppo di Avs in Senato, Peppe De Cristofaro- a sinistra si rilancia, a tutto campo, la battaglia sui diritti civili delle ‘famiglie arcobaleno’. Nelle ‘Disposizioni in materia di matrimonio egualitario’ Cucchi chiede per legge che “il matrimonio sia accessibile anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso”, sia egualitario “nel solco di una mutata coscienza sociale e, soprattutto, dei princìpi della Costituzione, che affermano l’uguaglianza e la pari dignità, il divieto di discriminazione e la promozione e la tutela dei diritti fondamentali della persona in tutte le formazioni sociali in cui svolge la sua personalità”.
“È importante sottolineare -ricorda la senatrice romana- che questa diversità di trattamento giuridico è stabilita unicamente in base a una caratteristica personale, qual è l’orientamento sessuale, che l’articolo 3 della Costituzione impedisce di prendere come elemento di discriminazione normativa tra le persone”. Previsti interventi dunque sul codice civile: innanzi tutto all’art. 90 si affianca un 90-bis che recita “Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti”.
Ne deriva un cambiamento, a partire dal linguaggio degli articoli che normano il matrimonio in Italia, dove, ad esempio, la coppia che si sposa non dichiarerà più di volersi prendere rispettivamente “in marito e in moglie” ma piuttosto “reciprocamente come coniugi”. Le amministrazioni pubbliche procedono inoltre “a modificare le espressioni ‘marito e moglie’ in ‘coniuge’ o ‘coniugi’ ovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti web”. Novità nel testo anche per i cognomi degli sposi: “I coniugi possono conservare i propri cognomi o adottare un cognome comune formato dall’unione di uno dei cognomi dell’uno con uno dei cognomi dell’altro”. “Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge” e “possono essere convertite in matrimonio le unioni civili, contratte in Italia, tra persone dello stesso sesso, prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
Un passo avanti sul capitolo dei figli lo fa invece la legge del capogruppo De Cristofaro. Nel testo, visionato dall’AdnKronos in forma di bozza, si disciplina il diritto alla vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso, lo stato giuridico di figli e figlie, l’accesso all’adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero nonché il riconoscimento ai figli con genitori dello stesso sesso, come si legge nell’art. 1 che spiega le finalità dell’intervento del legislatore. Di rilievo poi l’articolo 3, dove viene modificata la definizione normativa della condizione di sterilità o di infertilità, consentendo “il ricorso alla procreazione medicalmente assistita anche quando la condizione di sterilità o di infertilità di coppia derivi dalla coincidenza di sesso nella coppia formata da due donne o quando sia manifestata la volontà della donna di stato libero di accedervi individualmente”.
L’articolo 4 modifica alcuni aspetti della legge in materia di diritto internazionale privato per la tutela dei bambini e delle bambine nati all’estero a seguito di gestazione per altri e per altre, prevedendo “la trascrizione immediata e il riconoscimento automatico del rapporto con il genitore e genitrice d’intenzione, con contestuale trasmissione degli atti al pubblico ministero per la verifica della conformità del riconoscimento all’interesse del bambino o della bambina”. L’articolo 5 apporta modifiche alla legge, prevedendo che “l’adozione sia consentita alle coppie coniugate, alle coppie unite civilmente, alle coppie di persone conviventi e a persone single”.
Si prevede inoltre che in ‘casi particolari’ l’adozione potrà essere disposta anche in assenza del consenso di chi è già legalmente genitore o genitrice, nel caso in cui l’adozione risponda all’interesse della persona minorenne. Prevista anche l’applicazione delle norme sul ‘riconoscimento alla nascita’ anche a bambini e a bambine già adottate con ‘stepchild adoption’. Viene prevista infine l”abolizione’ delle unioni civili e l’ultrattività, ma con modifiche, di quelle già costituite.
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