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Il dovere di aiutare

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A proposito della guerra in Ucraina, molti hanno invocato la necessità di una “presa di distanza” italiana invocando l’art.11 della Costituzione. Conoscere le norme è necessario per non incappare in errori simili.
Costituzione italiana e guerra

Il dovere di aiutare

A proposito della guerra in Ucraina, molti hanno invocato la necessità di una “presa di distanza” italiana invocando l’art.11 della Costituzione. Conoscere le norme è necessario per non incappare in errori simili.
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Il dovere di aiutare

A proposito della guerra in Ucraina, molti hanno invocato la necessità di una “presa di distanza” italiana invocando l’art.11 della Costituzione. Conoscere le norme è necessario per non incappare in errori simili.
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Come ha scritto qualche critico televisivo, la complessità non si coniuga con le chiacchiere da bar e nemmeno con i talk show. Invero, l’osservazione varrebbe anche per altri contesti più seri, dove si fanno affermazioni che la prosopopea di taluni presenta come verità assolute ammantate da richiami giuridici, in realtà tutti da verificare. È quanto è capitato a proposito della guerra in Ucraina, dove molte narrazioni correnti hanno insistito su due temi per declinare la necessità di una “presa di distanza” dell’Italia. Il primo concerne il richiamo all’articolo 11 della Costituzione, in cui si afferma che «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Il secondo riguarda l’aspetto connesso all’invio di armi all’Ucraina, un “atto di belligeranza” che quindi violerebbe la norma costituzionale ed esporrebbe l’Italia a conseguenze. Una prima osservazione è immediata: la Costituzione non pone un divieto assoluto della guerra, altrimenti non avrebbe richiamato agli articoli 78 e 87 il ruolo del Parlamento e del presidente della Repubblica nel deliberare lo «stato di guerra». Ma sul punto valgono anche altre considerazioni più sostanziali. Come emerse anche nel dibattito dell’Assemblea Costituente del 1947, non si volle affermare un principio di neutralità assoluta dell’Italia, tant’è che nel progetto di Costituzione l’originario articolo 4 prevedeva che «L’Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa», lasciando spazio dunque alla guerra di difesa. Si spiega così quanto stabilito dall’articolo 52 della Costituzione: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge». Lo stesso articolo 11, dopo la prima parte, fa inoltre un esplicito richiamo agli obblighi internazionali dell’Italia per assicurare «un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». La norma va dunque letta in armonia con l’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite che lascia impregiudicato «il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva» rispetto a una guerra di aggressione che minaccia la sovranità territoriale e il diritto di autodeterminazione di un Paese. Sul punto, va ricordato che vi sono ben due risoluzioni dell’Assemblea generale dell’Onu e una prima pronuncia della Corte internazionale di giustizia che condannano l’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Da ciò discende un’importante conseguenza: persino per un Paese neutrale la fornitura di armi a un Paese aggredito non costituisce un illecito internazionale perché prevale il principio del legittimo ricorso alla self-defence solidale, intesa sia come legittima difesa collettiva sia come assistenza all’esercizio della legittima difesa individuale. La nozione giuridica internazionale del diritto naturale di autotutela esclude qualsiasi animus belligerandi e pertanto l’invio delle armi effettuato in conformità con le previsioni della Carta delle Nazioni Unite non ha finalità di guerra ma corrisponde a una legittima istanza difensiva e di deterrenza, volta a perseguire la pace rispetto a un atto deliberato di aggressione. Chi volesse approfondire questi temi può avvalersi di un classico di Natalino Ronzitti, “L’articolo 11 della Costituzione” (2013), oppure consultare le pagine di “SIDIblog”, il sito di una importante associazione di giuristi internazionali.   di Maurizio Delli Santi  

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