La Corte Costituzionale: “Entrambe le madri possono riconoscere i figli nati con la procreazione assistita”
Nuova svolta nell’ambito della procreazione medicalmente assistita (pma). È incostituzionale vietare alla “madre intenzionale” di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia secondo la pma, legittimamente praticata invece all’estero. Lo stabilisce la Consulta

La Corte Costituzionale: “Entrambe le madri possono riconoscere i figli nati con la procreazione assistita”
Nuova svolta nell’ambito della procreazione medicalmente assistita (pma). È incostituzionale vietare alla “madre intenzionale” di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia secondo la pma, legittimamente praticata invece all’estero. Lo stabilisce la Consulta
La Corte Costituzionale: “Entrambe le madri possono riconoscere i figli nati con la procreazione assistita”
Nuova svolta nell’ambito della procreazione medicalmente assistita (pma). È incostituzionale vietare alla “madre intenzionale” di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia secondo la pma, legittimamente praticata invece all’estero. Lo stabilisce la Consulta
Nuova svolta nell’ambito della procreazione medicalmente assistita (pma). È incostituzionale vietare alla “madre intenzionale” di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia secondo la pma, legittimamente praticata invece all’estero.
Questo quanto stabilisce la Consulta con una sentenza depositata questa mattina. La Consulta ritiene fondate quindi le questioni riguardanti la legittimità costituzionale che erano state sollevate, in particolare, dal Tribunale di Lucca.
La Corte Costituzionale – precisando che la questione non attiene alle condizioni che legittimano l’accesso alla procreazione assistita nel nostro Paese – ritiene che l’attuale divieto del nascituro, nato in Italia, di ottenere fin da subito lo stato di “figlio” riconosciuto in maniera ufficiale anche da parte della donna (la “madre internazionale”) che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa all’estero – oltre quindi alla madre biologica – non garantisca “il miglior interesse del minore”.
Non solo: ciò costituisce anche la violazione di più articoli della Costituzione. Per esempio:
- L’articolo 2: per la lesione dell’identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile;
- L’articolo 3: per la irragionevolezza dell’attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse di rango costituzionale;
- E l’articolo 30: poiché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale. E ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.
Il mancato riconoscimento sin dalla nascita, con la procreazione assistita, dello stato di figlio di entrambi i genitori lede infatti il diritto all’identità personale del nascituro. E pregiudica l’effettività del suo “diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori. Nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Lo stabilisce la Consulta.
Ma non solo: il mancato riconoscimento del figlio – si legge ancora – pregiudica “il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Il Tribunale di Lucca – lo ricordiamo – aveva infatti sollevato forti dubbi riguardo la legittimità della questione. Rifacendosi al “monito della Corte Costituzionale” che nel gennaio 2021 aveva invitato il Parlamento a intervenire sul tema ritenendo “non più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa”.
di Mario Catania
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