Welfare, Inps: “Con assegno di inclusione l’impegno per non lasciare indietro nessuno”
Roma, 22 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “L’assegno di inclusione, la nuova misura di contrasto all’esclusione sociale voluta dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali prevede un sostegno economico per i soggetti più fragili e i nuclei a basso reddito, ma anche percorsi personalizzati di inserimento sociale, lavorativo e di formazione. Rimodulare il sistema dell’inclusione sociale e delle politiche attive del lavoro rappresenta una delle principali sfide affrontate dal ministro Marina Calderone che con il Decreto legge 48/2023 ha previsto l’introduzione di due nuove misure, vale a dire l’Assegno di inclusione (Adi) e il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl)”. E’ quanto si legge in una nota dell’Inps.
“In particolare l’Adi, da una parte risponde a bisogni di sostentamento e inclusione sociale per i soggetti più fragili all’interno di nuclei familiari a basso reddito, dall’altra, fornisce l’opportunità di inserimento e reinserimento professionale per i soggetti attivabili al lavoro. Dunque, si tratta di una misura di notevole portata e impatto in quanto attiene a diritti fondamentali e a soddisfare i bisogni di diverse categorie di persone che necessitano prima di tutto di un sostegno economico, ma anche di assistenza e supporto, in modo da evitare la loro esclusione sociale”, si legge ancora.
“L’Inps, che è il soggetto incaricato di erogare l’Adi e il Sfl ai soggetti ritenuti idonei, ha avuto un ruolo chiave nella messa a punto delle nuove misure grazie al proprio know how anche in termini di supporto tecnologico e al patrimonio di dati di cui dispone. L’obiettivo primario di una misura di questo genere è la presa in carico delle differenti necessità dei singoli componenti delle famiglie in condizioni disagiate. Il primo passo, quindi, è stato fare chiarezza sulla platea di destinatari delle misure e costruire un percorso ben definito e personalizzato con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno”, spiega l’Istituto.
In particolare, si è rivelato di grande importanza uno strumento tecnologico come il Siisl il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa realizzato dall’Inps, che favorisce l’interoperabilità delle piattaforme digitali dei soggetti coinvolti nel sistema sociale e del lavoro, in modo da agevolare lo scambio di informazioni tra tali soggetti, ma anche permettere ai cittadini di richiedere prestazioni come l’Adi, di attivare percorsi personalizzati di ricerca lavoro e rafforzamento delle competenze professionali. “Uno strumento particolarmente flessibile intorno al quale poter creare un mercato digitale del lavoro a livello nazionale ove far convergere e interagire diversi attori istituzionali come Ministeri, Regioni, Comuni e non, come agenzie per il lavoro ed enti formatori e dove i cittadini che hanno necessità possono essere presi in carico per l’accompagnamento al lavoro o all’inclusione sociale”, ha affermato il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi.
L’Adi consiste in una forma di sostegno economico, inclusione sociale e professionale legato alla presenza di determinate condizioni e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Viene riconosciuto per garantire l’inclusione sociale a seguito di richiesta di un componente di nuclei familiari con almeno un soggetto minorenne o disabile o con almeno 60 anni di età o inserito in percorsi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla PA e già avviati prima della presentazione della domanda dell’Adi.
Il richiedente deve soddisfare determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, oltre a requisiti reddituali ovvero un Isee non superiore a 9.360 euro e patrimoniali. Il beneficio economico si compone di due parti. La prima a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui ovvero a 7.560 euro se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza che è pari a 1 per il primo componente del nucleo e può essere elevata fino a un massimo complessivo di 2,3 in presenza di soggetti con disabilità grave o non autosufficienti. La seconda componente è un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato e l’importo è calcolato sulla base delle informazione dell’Isee fino a un massimo di 3.360 euro annui.
L’Adi viene erogato mensilmente per un periodo continuativo massimo di 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriore 12 mesi, previa sospensione di un mese. L’erogazione avviene mediante apposita carta elettronica ricaricabile, la Carta d’Inclusione, consegnata presso gli uffici postali in concomitanza con l’accredito del primo pagamento e comunque a seguito di apposito avviso tramite portale Siisl e avviso via sms/email.
La domanda di Adi deve essere effettuata per via telematica al sito istituzionale dell’Inps e il percorso di attivazione avviene a seguito di iscrizione alla Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Siisl, Sistema Informativo per l’inclusione sociale. In alternativa è possibile fare domanda presso i Patronati e dal 1° gennaio 2024 presso i Caf. Dopo aver presentato domanda, per poter ottenere il beneficio economico, il richiedente deve effettuare l’iscrizione al Siisl e contestualmente sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (Pad). Una volta accolta la domanda a seguito di istruttoria positiva, l’Adi viene riconosciuto a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del Pad.
Con la sottoscrizione del Pad vengono trasmessi i dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei bisogni, l’attivazione dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa dei componenti. Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Pad e in presenza di esito positivo dell’istruttoria, i beneficiari della misura sono convocati presso i servizi sociali per una prima valutazione multidimensionale del nucleo. In mancanza di tale primo incontro, la misura viene sospesa fino all’incontro e qualora i beneficiari non si presentino alle convocazioni, la misura decade.
La valutazione multidimensionale dei componenti del nucleo familiare è importante al fine della messa a punto di un percorso personalizzato di inclusione sociale e/o di attivazione lavorativa per coloro che vengono considerati idonei a uno o ambedue i percorsi.
Dalle prime stime Inps sono oltre 737 mila i nuclei familiari potenziali beneficiari dell’Adi. Della platea complessiva, 348.100 nuclei comprendono almeno un componente minorenne, 341.700 nuclei includono almeno una persona di 60 anni e oltre, 215.800 comprendono almeno una persona disabile. Su indicazione del Governo, la presentazione all’Inps delle domande di Adi è stata anticipata al 18 dicembre 2023, inizialmente era previsto un click day il 1° gennaio 2024, in modo da poter dare una risposta più tempestiva ai nuclei più fragili. Dunque, in fase di prima attivazione, per le sole domande che presentino il Patto di attivazione digitale (Pad) sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, il beneficio sarà riconosciuto a decorrere dallo stesso mese, fermo restando l’esito positivo dell’istruttoria.
Il paradigma introdotto dall’Assegno di inclusione affianca una forma di sostegno economico con un percorso su misura finalizzato all’eliminazione delle condizioni che sottendono la situazione di povertà o fragilità, presupponendo una partecipazione attiva dei beneficiari della misura stessa, che sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. L’adesione a tali percorsi avviene su base volontaria per i soggetti con disabilità, di età pari o superiore a 60 anni o inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Tra i componenti dei nuclei familiari valutati dai servizi sociali di età compresa tra 18 e 59 anni, vengono individuati i soggetti attivabili al lavoro che saranno tenuti all’avvio del percorso di attivazione lavorativa.
Questi stessi soggetti avranno 60 giorni di tempo per sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato presso uno dei Centri per l’impiego o uno dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, previa sottoscrizione del Patto di attivazione digitale individuale. Il Patto di servizio personalizzato prevede che il soggetto attivabile al lavoro si presenti ogni 90 giorni al Centro per l’impiego ove ha sottoscritto il patto per aggiornare la propria posizione. In ogni caso il soggetto beneficiario dell’Adi deve comunicare all’INPS mediante modello “Adi-Com esteso” qualunque variazione riguardante condizioni e requisiti di accesso alla misura.
Il beneficio dell’Adi decade nel caso in cui il componente del nucleo tenuto agli obblighi relativi all’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e/o lavorativa: non si presenta presso i servizi sociali o il servizio di lavoro competente nel termine fisssato senza un giustificato motivo; non sottoscrive il Patto per l’inclusione o il Patto di servizio personalizzato; non partecipa senza un motivo valido alle iniziative di carattere formativo o di politiche attive nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato; non frequenta regolarmente un percorso di istruzione per gli adulti nel caso in cui abbia un’età compresa tra 18 e 29 anni e non abbia adempiuto agli obblighi scolastici; non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro che abbia le caratteristiche specificate dall’art.9 del decreto legge n.48/2023.
E ancora non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo ovvero effettua comunicazioni mendaci atte ad ottenere un beneficio maggiore; non presenta una Dsu aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare; viene trovato a svolgere attività di lavoro senza averne data comunicazione.
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