Terzo Settore: Consulenti lavoro, ecco cosa cambia nel Codice dopo decreto Semplificazioni
Roma, 11 ott. (Labitalia) – Come cambia il Codice del terzo settore dopo la conversione in legge del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022 convertito con Legge n. 122/2022)? A fare chiarezza sulle principali modifiche fiscali, l’approfondimento della Fondazione studi consulenti del lavoro dal titolo ‘D.L. Semplificazioni: come cambia il Codice del Terzo Settore’ di oggi 11 ottobre. Nel documento si ricostruiscono gli interventi sul titolo X del Codice e sugli articoli 16 e 18 del decreto sulle Imprese Sociali (D.Lgs. n. 112/2017), attuati attraverso l’articolo 26 e 26-bis del decreto convertito con legge 4 agosto 2022 n. 122. Modifiche che richiedono la prevista autorizzazione alla Commissione Europea e per la cui operatività bisognerà attendere l’esercizio successivo a quello di acquisizione dell’autorizzazione ad esclusione di quelle specifiche disposizioni già operanti perché non subordinate al nulla osta europeo.
Tra gli aspetti di principale rilievo, le modifiche riguardanti l’articolo 79, commi 2 e 2-bis, del Codice Terzo Settore recanti le disposizioni in materia di imposte sui redditi: si definisce il concetto di costo effettivo rispetto cui parametrare la natura non commerciale degli enti del terzo settore e si prevede che le attività di interesse generale si considerino non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi. L’approfondimento si sofferma anche sulle modifiche al comma 3 dell’articolo 82 rispetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale e sull’innesto dell’esenzione dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri; sull’estensione dei benefici fiscali per le liberalità in favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83; sulla valorizzazione dei redditi degli immobili destinati ad uso esclusivo all’attività di cui all’articolo 84.
Sotto la lente, inoltre, il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale (art. 85 CTS) e quello forfetario per le attività commerciali di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (articolo 86), la tenuta e conservazione delle scritture contabili (articolo 87), e l’adeguamento alla disciplina europea in materia di aiuti de minimis di cui all’articolo 88 (aiuti de minimis) oltre al differimento al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale devono essere adeguati gli statuti. Sul versante decreto Imprese Sociali, poi, il documento si sofferma sull’introduzione dell’obbligo di destinare al massimo il 3% degli utili a fondi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. n. 122/2022 o istituiti dalla Fondazione Italia Sociale (modifiche all’articolo 16) e sulla previsione, transitoria, di applicare le agevolazioni fiscali e di sostegno economico anche alle società qualificate come impresa sociale dopo la data di entrata in vigore del decreto Imprese Sociali (articolo 18).
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