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La guerra degli ordigni che sarebbero proibiti

Gli investigatori della giustizia internazionale che operano in Ucraina stanno acquisendo le prove dell’uso indiscriminato di armi proibite dal diritto internazionale, a cominciare dalle cluster bomb e dagli ordigni termobarici.
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La guerra degli ordigni che sarebbero proibiti

Gli investigatori della giustizia internazionale che operano in Ucraina stanno acquisendo le prove dell’uso indiscriminato di armi proibite dal diritto internazionale, a cominciare dalle cluster bomb e dagli ordigni termobarici.
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La guerra degli ordigni che sarebbero proibiti

Gli investigatori della giustizia internazionale che operano in Ucraina stanno acquisendo le prove dell’uso indiscriminato di armi proibite dal diritto internazionale, a cominciare dalle cluster bomb e dagli ordigni termobarici.
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Gli investigatori della giustizia internazionale che operano in Ucraina stanno acquisendo le prove dell’uso indiscriminato di armi proibite dal diritto internazionale, a cominciare dalle cluster bomb e dagli ordigni termobarici.
Gli investigatori della giustizia internazionale che operano in Ucraina stanno acquisendo le prove dell’uso indiscriminato di armi proibite dal diritto internazionale, a cominciare dalle cluster bomb e dagli ordigni termobarici. Human Rights Watch ha documentato che in diversi attacchi che hanno mietuto vittime fra civili e operatori sanitari sono stati adoperati missili con testate 9N123, 9M55K Smerch e RBK-500, come già ampiamente in Siria. Sono tutte devastanti “bombe a grappolo”, costituite da un ordigno che nell’esplodere rilascia un certo numero (anche 50-70) di bomblets, che investono un ampio raggio intorno al bersaglio principale, che può arrivare alla estensione di un campo di calcio e colpire ad altezza d’uomo. Anche quando talvolta rimangono inesplosi, il rischio è letale per la popolazione civile per l’effetto equivalente a quello delle mine anti-uomo. Le cluster bomb o cluster weapon sono espressamente vietate dalla Convenzione di Oslo del 2008, entrata in vigore nel 2010, qualora siano impiegate in un’area densamente popolata, perché in contrasto con il principio di diritto consuetudinario – quindi universale, anche al di sopra dei trattati – della distinzione tra obiettivi militari e civili. L’attenzione è rivolta anche alle “armi termobariche”, su cui non vi è una specifica convenzione che ne disponga il divieto, per cui lo stesso Ministero della Difesa russo – probabilmente per intimorire maggiormente le città ucraine sotto assedio – non ha avuto difficoltà ad ammetterne l’uso, con riferimento allo specifico armamento del lanciarazzi Tos-1A. Il principio della letalità eccessiva «non necessaria e proporzionale al vantaggio militare» e «non discriminatoria» rispetto alla tutela della popolazione civile resta però il medesimo. Le armi termobariche esplodono in due momenti distinti avendo due cariche separate: dopo la prima esplosione, l’ordigno disperde nell’aria idrocarburi che innescano un’estesa deflagrazione e una violenta onda d’urto, con effetti indicibili sui corpi umani. Per ultimo, senza parlare della minaccia del ricorso alle armi nucleari, c’è il rischio delle armi chimiche. Non vi sono conferme da osservatori indipendenti, ma fonti ucraine hanno accusato i russi di impiegare bombe al fosforo bianco nella regione di Luhansk. Questi ordigni sono di fatto bombe incendiarie, le cui fiamme ed esalazioni causano effetti devastanti sull’uomo. Le armi chimiche sono tra le più insidiose e meno costose (gli agenti possono essere gas nervini, iprite et cetera), causano forti sofferenze ed è elevatissimo il rischio che colpiscano in modo indiscriminato civili, bambini, soccorritori e volontari delle organizzazioni umanitarie. In tempi recenti, in Iraq e Siria si è parlato di anche di 10mila morti civili in singoli attacchi. Le armi chimiche sono state messe al bando definitivamente dalla Convenzione di Parigi del 1993, entrata in vigore nel 1997 e tra le più ratificate dalla comunità internazionale. In base all’articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, l’uso di tutti questi tipi di armi costituisce «crimine di guerra». Il loro divieto è stato richiamato anche da importanti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu, ove siede la Russia con diritto di veto. E l’ultima intimazione è stata data alla Russia il 21 marzo scorso, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha adottato, ancora una volta a stragrande maggioranza, la Risoluzione Onu A/ES-11/L.2 “Conseguenze umanitarie dell’aggressione contro l’Ucraina”.   Di Maurizio Delli Santi

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